Riforma dello sport: adeguamento statuti
Premessa
Il decreto correttivo della Riforma dello Sport (D.lgs n. 120/2023) ha apportato numerose novità; tra queste la possibilità di adeguare gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche alle previsioni della riforma entro il 31 dicembre 2023.
Infatti, gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano svolte in via principale o prevalente. Inoltre, dovranno prevedere l’esercizio di attività secondarie.
Il legislatore ha così voluto evitare che un ente potesse ottenere la qualificazione di “società sportiva” pur esercitando prevalentemente altre attività come, ad esempio, la vendita di capi di abbigliamento o la gestione di un punto di ristoro presso l’impianto sportivo. Al contrario l’esercizio dell’attività sportiva, compresa la didattica, deve essere prevalente.
In caso di omissione le associazioni sportive saranno cancellate automaticamente dal Registro delle attività sportive. Di conseguenza, si verificherà la decadenza dalle agevolazioni fiscali applicabili.
Gli statuti adeguati andranno trasmessi al RASD (registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
Clausole che devono essere presenti nello statuto
Oggetto sociale |
deve fare riferimento:
all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; ed eventualmente all’esercizio di attività strumentali e secondarie rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti che dovranno essere individuati da apposito decreto di prossima emanazione. |
attività diverse |
Rispetto alle attività che il sodalizio sportivo può esercitare, vengono annoverate anche le attività diverse da quelle precedentemente evidenziate “a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano”.
NOTA BENE – non devono essere computati nel rapporto tra attività istituzionali e attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti nonché proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.
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Clausole da attenzionare
incompatibilità carica elettiva |
l’incompatibilità si verifica:
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divieto di scopo di lucro | divieto di distribuzione di lucro |
Clausole che si consiglia di inserire
diritto di voto in capo agli associati minorenni modalità di realizzazione delle assemblee |
Come effettuare le modifiche
Le modifiche degli statuti restano un atto di competenza dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze qualificate previste dagli statuti. Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio per concordare la tempistica.
NOTA BENE – Le modifiche degli statuti necessarie per adeguare gli stessi ai contenuti della riforma potranno essere effettuate senza assolvere l’imposta di registro, altrimenti dovuta nella misura di 200 euro.
Adempimenti successivi alla modifica
Entro i successivi 20 giorni dall’approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l’Agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello statuto.
Documenti necessari per la registrazione
n. 2 copie in originale del nuovo statuto; mod. 69 debitamente compilato; copia documento di identità del presidente e dell’eventuale delegato alla presentazione; se richiesta dall’ufficio una marca da bollo da 16 € da apporre sullo statuto ogni 100 righe; modello F24 debitamente quietanzato. |
Lo statuto debitamente registrato andrà trasmesso all’organismo o agli organismi sportivi affilianti.