Registro dei titolari effettivi

Pubblicato in G.U. n. 236 del 09/10/2023 il decreto  MIMIT  del 29/09/2023.

Si tratta dell’ultimo provvedimento attuativo che sancisce l’operatività del tanto atteso registro dei titolari effettivi. Imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell’informazioni dei propri titolari effettivi.

Il riferimento è all’art. 21 del d.lgs. n. 231/2007 che impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative), nonché alle persone giuridiche private diverse dalle imprese (fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti) l’obbligo di comunicare – esclusivamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo ma con diritti di segreteria di € 30,00 – le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione (oggi nota come “Registro dei titolari effettivi”). Il medesimo obbligo, ai sensi del co. 3 dall’art. 21, grava anche sui trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (secondo quanto previsto dall’art. 73 del TUIR) nonché sugli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Tuttavia, la concreta applicazione del suddetto obbligo è stata sin ad oggi sospesa in attesa che si completasse l’iter avviato con la (tardiva, ndr) emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dell’11 marzo 2022, n. 55 (entrato in vigore il 9 giugno 2022), decreto attuativo espressamente previsto dal co. 5 del summenzionato art. 21 e necessario al fine di determinare contenuti e modalità operative per la gestione di tale apposito registro.

L’iter si è finalmente concluso in data 09/10/2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT rubricato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.”

Operatività del Registro

Tale decreto attesta l’operatività del Registro fissando il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto n. 55 del 2022.

Pertanto, entro tale termine:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese,
  • il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (ivi comprese, a parere di chi scrive, le associazioni e gli enti iscritti al RUNTS),
  • fiduciari di trust espressi nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione),

dovranno procedere a tale adempimento utilizzando, ai sensi dell’art. 3, co. 5, del DM n. 55/2022, il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009, in ambiente “DIRE”.

Si rammenta, infine, che in caso di omesso assolvimento dell’obbligo di comunicazione in oggetto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 €).

Fonte: DM MIMIT 29 settembre 2023 (GU 9 ottobre 2023 n. 236)