Modello 730: correzione ed integrazione

Dopo l’invio del 730/2025, il contribuente può accorgersi di aver omesso alcuni degli elementi da indicare in dichiarazione o di averli indicati in modo errato (oneri, sostituto, soggetti a carico, ecc.).Le modalità di rettifica del modello 730 originario dipendono se l’integrazione comporta un credito maggiore/minor debito (situazione più favorevole) oppure un credito minore/maggior debito (situazione meno favorevole).

Integrazione che genera un maggiore credito, un minor debito o imposta invariata

Se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente a sua scelta può:
1. Presentare il 730 integrativo entro il 27 ottobre 2025

  • Utilizzare un nuovo Mod. 730, completo di tutti i quadri, indicando nella casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “1”.
  • Deve essere sempre presentato tramite CAF o professionista abilitato (anche se l’originario era stato inviato al datore di lavoro).
  • Allegare la documentazione comprovante l’integrazione per il controllo da parte dell’intermediario.

2. Presentare il Modello Redditi PF 2025 entro:

31 ottobre 2025 Correttiva nei termini
31 ottobre 2026 Dichiarazione integrativa
31 dicembre 2030 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Quando l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito occorre necessariamente presentare il modello REDDITI PF 2025, entro:

31 ottobre 2025 Correttiva nei termini
31 ottobre 2026 Dichiarazione integrativa
31 dicembre 2030 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) In caso di importo a debito: pagare tributo, interessi legali maturati giornalmente e sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).

RICORDA – La presentazione della dichiarazione integrativa NON blocca i conguagli (rimborsi/trattenute) già affidati al datore di lavoro/ente pensionistico.

Integrazione dati sostituto d’imposta

Se nel modello 730 originario mancano o sono stati indicati in modo errato i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, è possibile presentare un 730 integrativo entro il 27 ottobre 2025 indicando nella casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “2”.Il nuovo modello riporta le stesse informazioni dell’originario, modificando solo il riquadro “Dati del sostituto”.

Integrazione contemporanea dati sostituto e altri elementi

Se occorre correggere i dati del sostituto e devono essere integrati oneri o altri dati (con esito a credito maggiore/minor debito o imposta invariata), si deve inviare entro il 27 ottobre 2025 il 730 integrativo indicando nella casella “730 integrativo” del frontespizio il codice “3”.