Fringe benefits 2023: operazioni di conguaglio

              L’attuale regime di esenzione dei fringe benefits, deve tener conto delle modifiche introdotte dall’articolo 40 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

La disposizione, si ricorda, stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, (…), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

La norma, in sostanza, limitatamente all’anno di imposta 2023 e per i lavoratori dipendenti con figli a carico ha disposto l’elevazione fino a 3.000 euro (rispetto agli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, invece, è stato lasciato inalterato l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro; dall’altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro.

Per i lavoratori senza figli a carico, dunque, sono esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

In entrambi i casi si applica la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e 258,23 euro per i lavoratori dipendenti che non soddisfino le condizioni ivi previste), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

OSSERVA – Sul punto è intervenuto l’Inps (Messaggio n. 3884/2023) per fornire indicazioni in merito alle operazioni di conguaglio che dovranno effettuare i datori di lavoro in caso di corresponsione di fringe benefits nel corso del periodo di imposta 2023.

A tal proposito l’Istituto ha chiarito che:

  • fringe benefits corrisposti al di sotto delle soglie previste non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno, mentre nel caso di superamento dei limiti, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto;
  • per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro previsto all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Fringe benefit 2023: indicazioni per le operazioni di conguaglio

Come detto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefits risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 (ossia 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico) il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

NOTA BENE – Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

  • porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  • provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

In quest’ultima ipotesi, i datori di lavoro potranno procedere alternativamente:

  • secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit,
  • con l’utilizzo delle variabili di seguito elencate, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023, per ciascuna competenza dell’anno interessata dai fringe benefit che dovrà essere valorizzata singolarmente in:
  • FRIBEN – da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefitper la medesima mensilità di competenza.
  • FRBDIM – da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
  • FRBMAS – da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti (ad esempio, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi).