Attività labourintensive, quando il cambiodiappalto nasconde un trasferimento d’azienda?
Nei servizi c.d. labour intensive, in cui l’appaltatore è privo di beni strumentali destinati all’esecuzione del lavoro (pulizie, ristorazione, vigilanza e portierato), settori molto soggetti a cambi di appalto, può essere interesse del lavoratore invocare le tutele che si hanno nel caso di trasferimento d’azienda piuttosto che del cambio di appalto. Nel primo caso, infatti, il rapporto di lavoro non viene interrotto e continua senza che nulla possa essere cambiato nel contratto di lavoro; nel secondo caso il rapporto di lavoro si interrompe e, soprattutto se il nuovo soggetto non applica un CCNL che prevede la clausola sociale, anche se vi è garanzia di assunzione le condizioni contrattuali (periodo di prova, orario, sede, termine etc…) possono cambiare.
Ma quando può in concreto invocarsi un trasferimento d’azienda nel caso di simili passaggi?
Il Tribunale di Padova con la sentenza n. 357/22 ha fornito interessanti spunti affermando che se in questi casi l’azienda può coincidere “con la funzione organizzativa dei lavoratori impiegati”, se rimangono sostanzialmente gli stessi” e che un trasferimento d’azienda può sostenersi se “tale funzione di organizzazione della forza lavoro sia interna al complesso trasferito” essendo “il tratto caratterizzante il servizio fornito costituito proprio dall’organizzazione dei lavoratori adibiti (predisposizione dei turni, sostituzione dei lavoratori assenti, formazione dei lavoratori, gestione dei rapporti con il committente)”.
Ebbene nel caso in cui tale compito, che deve in teoria ritenersi essere assolto dai responsabili delle imprese che svolgono il servizio, non sia svolto da questi ma o dal committente o non muti in alcun aspetto perché già importo in modo vincolante dal committente stesso, si potrebbe sostenere essere venuta meno l’autonomia del supposto ramo d’azienda trasferito ed invocarsi la maggiore tutela del trasferimento d’azienda.