COVID-19: la quarantena si riduce da 7 a 5 giorni

Con circolare del 31 agosto, firmata dal direttore alla prevenzione, il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19.

La circolare segue il parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità il 24 agosto scorso ed è stata emanata in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza giustificato dal progressivo attenuarsi della crisi sanitaria.

Le ultime disposizioni tengono conto delle Circ. Min. Salute 30 dicembre 2021 n. 60136 e Circ. Min. Salute 4 febbraio 2022 n. 9498 con cui il Ministero aveva aggiornato le indicazioni per il contenimento della diffusione del virus e del DL 24/2022 intervenuto sulle misure di contrasto alla diffusione della pandemia rimodulando le disposizioni nella prospettiva della fine dello stato di emergenza (in precedenza previsto per il 31 marzo 2022) e del progressivo attenuarsi della crisi sanitaria.

Ricordiamo che tale norma, tra l’altro, sanciva il superamento del sistema di zone a colori e modificava i termini di utilizzo e di validità delle certificazioni verdi (Green Pass base e Green Pass rafforzato) intervenendo altresì sulla durata degli obblighi vaccinali e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Come cambia la quarantena

In molti auspicavano la completa abolizione della quarantena ma la strada seguita dal Ministero è quella di una riduzione dei tempi per tornare a scuola o al lavoro per chi scopre di essere positivo al coronavirus ma non ha sintomi.

Dopo aver valutato la diffusione della nuova variante omicron B.1.1.529 e considerata l’attuale evoluzione dei contagi e del quadro clinico relativo al COVID-19 il Ministero aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi e sulla quarantena a cui sono sottoposte le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico.

Le nuove regole prevedono la riduzione dei tempi di quarantena:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento si riduce da 7 a 5 giorni, a condizione che venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;
  • in caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno (non più 21° giorno) dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circ. Min. Salute 30 marzo 2022 n. 19680 che prevede il regime dell’autosorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Nel frattempo, sono in arrivo i vaccini aggiornati contro le varianti che dovrebbero essere disponibili in Italia nelle prossime settimane.

Autore Dott. Mario Cassaro –  Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022.