Nuova chance per le rateazioni decadute prima del Covid-19

Il decreto Milleproroghe riapre la strada della rateazione per i contribuenti decaduti prima del Covid-19. Lo prevede una norma inserita in sede di conversione, che fissa al 30 aprile il termine ultimo per presentare una nuova istanza di dilazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La dilazione tornata ordinaria

All’indomani della ripresa della disciplina ordinaria, le rateazioni delle debitorie con Agenzia delle entrate – Riscossione tornano alla ribalta per via della nuova “finestra” concessa ai contribuenti decaduti dal beneficio prima dell’8 marzo 2020 (oppure prima del 21 febbraio, per l’allora “zona rossa”).

Va, innanzitutto, ricordato che, dal 1° gennaio, è cessata la normativa straordinaria di favore, che aveva elevato a € centomila la soglia al di sotto della quale la concessione era automatica e a dieci il numero delle rate non pagabili, prima di incorrere nella decadenza.

Da allora, dunque, è stata ripristinata la disciplina ordinaria contenuta nell’art. 19 DPR 602/73, in base alla quale, in caso di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

La concessione, come ricordato, è automatica nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a € sessantamila, mentre è soggetta alla condizione che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per le somme superiori.

Le rate possono essere costanti o variabili di importo crescente per ciascun anno.

È stato, ugualmente, ripristinato lo stop alle rateazioni a seguito di pendenze superiori a € cinquemila nei confronti della P.A., risultanti dalla procedura di verifica effettuata, ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta.

In presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili, in caso di:

  1. a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  2. b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

Quanto al numero massimo di rate non pagabili, come anticipato dal 1° gennaio di quest’anno la soglia massima è tornata a cinque.

Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

  1. a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

La novità del Milleproroghe

In questo scenario, l’art. 2 ter del nuovo decreto consentirà ai soggetti che, prima dell’8 marzo 2020, erano già incorsi nella decadenza, di poter beneficiare di una nuova dilazione ordinaria, presentando la relativa istanza entro il 30 aprile.

In particolare, il testo della norma, licenziato dal Senato, interviene sull’art. 13-decies del decreto “ristori” (DL 137/2020 conv. in L. 176/2020) inserendo un nuovo comma (il 5 bis), in base al quale la riapertura al 31 dicembre 2021 delle rateazioni pre-covid viene estesa alle istanze presentate entro il 30 aprile prossimo (“Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell’art. 19 c. 3 lett. c. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”).

In tal modo, dunque, basterà presentare una nuova domanda di rateazione nei modi ordinari, purché entro il 30 aprile, per consentire a quei contribuenti di essere “rimessi in termini” con le proprie precedenti dilazioni, già decadute a quella data.

Resta confermata, in questi casi, la soglia di cinque rate (e non di dieci), al di sotto della quale i contribuenti riammessi decadranno nuovamente dal beneficio.

Marco Ligrani  – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.