Decreto Energia: bonus edilizi solo se viene applicato il contratto collettivo di settore

Il nuovo Decreto Energia (art. 4 DL 13/2022) dispone che la concessione dei bonus fiscali è subordinata al rispetto dei contratti collettivi del settore edile (nazionali e territoriali) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con un espresso richiamo all’art. 51 D.Lgs. 81/2015 che include, quindi, contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali.

L’applicazione del contratto deve essere dichiarata nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in esecuzione di detti lavori e l’adempimento è verificato dal soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai benefici fiscali.

I soggetti ed i lavori interessati

I lavori edili interessati dal provvedimento in esame sono quelli il cui importo supera € 70.000 e che riguardano (All. X D.Lgs. 81/2008):

  • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L’ambito di applicazione del nuovo obbligo è pertanto assai esteso, così come è ampio il ventaglio dei benefici fiscali il cui riconoscimento è subordinato all’applicazione dei predetti contratti collettivi:

  • Superbonus 110, Sismabonus, fotovoltaico, superamento barriere architettoniche (artt. 119, 119 ter, 120 e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
  • ristrutturazione edilizia (art. 16, c. 2, DL 63/2013 conv. in L. 90/2013);
  • sistemazione a verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
  • bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019).

Per le verifiche dell’indicazione del contratto applicato negli atti di aggiudicazione e nelle fatture emesse, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’INPS e delle Casse Edili.

Che l’applicazione contrattuale interessi non solo gli obblighi retributivi lo si evince facilmente dalle finalità enunciate nell’art. 4, c. 1, in esame: assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. È dato quindi ritenere che proprio a questi aspetti verrà dato il massimo rilievo in sede ispettiva.

art. 4 DL 13/2022

Maria Rosa Gheido  – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A