Riaperti i termini per la rivalutazione delle quote e dei terreni

L’art. 29 DL 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01/03/2022, ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione dei valori di terreni e partecipazioni. Rispetto alla precedente rivalutazione che prevedeva un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, la versione aggiornata ha innalzato l’aliquota al 14%.

La norma di rivalutazione delle partecipazioni in imprese non quotate e dei terreni è un classico della Legge di Bilancio e con costanza è sempre stata oggetto di riproposizione annuale con riapertura dei termini e modifica delle aliquote originariamente previsti dalla L. 448/2001. Per tale ragione Nel corso dell’esercizio scorso i termini sono stati riaperti addirittura due volte. Per tale ragione la mancata riproposizione della rivalutazione nella Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha destato incredulità.

L’art. 29 DL 17/2022, entrato in vigore a marzo 2022 copre la dimenticanza della Legge di Bilancio e prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore, anche con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2022.

Possono beneficiare della rideterminazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali. Restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa. Possono essere oggetto di rivalutazione tre distinti beni: le partecipazioni qualificate; le partecipazioni non qualificate; i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione che prevede il Decreto Energia è che questi beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

La rideterminazione del valore è strutturata su due distinte fasi, consistenti nella redazione della perizia giurata e nel versamento dell’imposta sostitutiva.

Le precedenti rivalutazioni avevano fissato il termine ultimo per entrambi gli adempimenti al 30 giugno dell’anno in cui si perfezionava la rivalutazione, mentre la nuova disposizione accorcia il termine al 15 giugno. Sarà importante ricordarsi tale scadenza poiché non è correlata al termine per il versamento delle imposte sui redditi e dovrà essere oggetto di autonomo pagamento.

La seconda novità, decisamente meno positiva, riguarda la misura dell’imposta sostitutiva da versare, innalzata al 14%, sia con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni, sia alla rideterminazione del valore delle quote.

Considerato che le prime rivalutazioni prevedevano un’aliquota del 2% e che l’ultima era fissata all’11%, l’aliquota al 14% è decisamente elevata e obbliga i soggetti interessati a interrogarsi sulla convenienza o meno della rivalutazione.

Senza l’utilizzo della rivalutazione, infatti, la cessione di terreni o quote genera una plusvalenza tassata come reddito diverso e da determinarsi come differenza tra il corrispettivo pattuito e l’ultimo valore fiscalmente rilevante per il soggetto cedente. Nel caso in cui il bene ceduto sia stato acquisito a titolo oneroso, il valore rilevante è il prezzo pagato per l’acquisto, mentre se il bene è stato ricevuto per successione ereditaria, il valore con cui confrontare il corrispettivo è dato da quello indicato nella dichiarazione di successione. In ultimo, se il bene è stato ricevuto per donazione, si considera come valore rilevante quello che aveva per il soggetto donante.

La plusvalenza, così determinata, è tassata con aliquota fissa al 26%. Pertanto, il soggetto interessato a cedere dovrà valutare se l’impatto fiscale è maggiore applicando il 14% al valore di vendita o applicando il 26% alla differenza tra il valore di vendita e il valore di carico.

Si ricorda infine che la cessione di terreni edificabili è sempre produttiva di plusvalenza imponibile, così come la cessione di azioni e quote. Al contrario, la cessione di terreni qualificati come agricoli è produttiva di plusvalenza solo se questi sono posseduti da meno di cinque anni. Di conseguenza per un terreno agricolo posseduto da più di cinque anni non sarà mai necessario effettuare la rivalutazione del valore, poiché la cessione non sarà mai produttiva di plusvalenza fiscalmente rilevante.

Nel caso di beni ricevuti per donazione o successione, la verifica del quinquennio si effettua con riferimento alla data in cui il de cuius o il donante ha acquisito la proprietà del bene. Di conseguenza, nel caso di un terreno agricolo ricevuto in successione nel 2021 ma posseduto dal de cuius da più di 5 anni, non sarà comunque necessario effettuare alcuna rivalutazione.

art. 29 DL 17/2022

Studio Associato Tosoni – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.