imposta di bollo sulle fatture elettroniche

  • all’art. 13 della Tariffa, Parte I che stabilisce l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramiteterzi”;
  • all’art. 6 della Tabella di cui all’Allegato B ai sensi del quale sono esenti da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione, di seguito evidenziate.

Con tale disposizione si realizza il c.d. principio dell’alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA.

A tal fine si rammenta che, come evidenziato nella CM 2.1.84, n. 1, l’esenzione concerne non solo le fatture, ma anche “le ricevute, le quietanze, le note, i conti, gli estratti di conto, nonché le lettere di addebitamento e di accreditamento e gli atti similari quali le lettere sollecitatorie di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l’importo delle fatture stesse, nonché le note di variazione degli importi addebitati o accreditati”, a condizione che tali documenti:

  • riguardino importi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi assoggettate adIVA;
  • riportino l’IVA relativa alle operazioni a cui i documenti si riferiscono ovvero sia indicato, con un’apposita annotazione, che si tratta di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate adIVA.

A decorrere dal 26.6.2013 per effetto dell’art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013 l’imposta di bollo da applicare alle fatture, di importo superiore a € 77,47, è pari a € 2 (in precedenza € 1,81).

In applicazione del citato principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, quest’ultima va applicata alle fatture, ricevute, note, ecc. concernenti operazioni che non scontano l’IVA, in quanto:

  • esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
  • non imponibili (salvo le specifiche ipotesi diesenzione);
  • escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessione d’azienda / terreno nonedificabile).

Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito e di addebito senza indicazione dell’IVA.

Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (RM 3.7.2001, n.98/E).

Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale. Così, ad esempio, la copia conforme di una fattura esente IVA è assoggettata ad imposta di bollo, mentre la copia conforme di una fattura imponibile IVA è esente dalbollo.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, considerato che le fatture emesse dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali non è applicata l’IVA, le stesse, se di importo superiore a € 77,47, devono essere assoggettate all’imposta di bollo.

Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intraUE e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (come, ad esempio, nel caso di acquisti soggetti al reverse charge).

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai contribuenti forfetari.

L’art. 15 della citata Tabella al DPR n. 642/72 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni.

Tale esenzione riguarda le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72.

Secondo quanto affermato nella RM 27.7.85, n. 426767, le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali senza applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 per effetto del c.d. plafond, vanno assoggettate all’imposta di bollo.

Tuttavia, dalla citata CM n. 415755 si evince che alle stesse fatture non si applica l’imposta di bollo qualora riportino l’indicazione che si tratta di beni destinati all’esportazione.

In base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 5, DL n. 331/93 l’esenzione prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni / esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intraUE.

Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM n. 415755, le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72, ecc.) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e “non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazionedell’IVA”.

Per quanto attiene le fatture:

  • emesse ai sensi dell’art. 8-bis, DPR n. 633/72 nei confronti degli armatori, come evidenziato nella citata CM n. 415755, beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo se riguardanti beni destinati a dotazione o provvista dibordo;
  • emesse ai sensi dell’art. 9, DPR n. 633/72 (servizi internazionali), come affermato nella RM 6.6.78, n. 290586, sono esenti dall’imposta di bollo qualora riferite a prestazioni di trasporto  dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni, con esclusione, quindi, dei servizi relativi ai beni in transito doganale, ai trasporti di persone,ecc.

 

Considerato che le operazioni soggette a reverse charge sono assoggettate ad IVA, ancorché non esposta in fattura in quanto assolta dall’acquirente / committente anziché dal cedente / prestatore, le relative fatture sono esenti dall’imposta di bollo.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di reverse charge previste dall’art. 17, comma 6, DPR 633/72 (subappalti nel settore edile, opere di completamento / installazione impianti / servizi di pulizia di edifici, ecc.).

Sempre nel rispetto del principio di alternatività in esame, anche le fatture con IVA non esposta a seguito dell’applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, non sono soggette ad imposta di bollo. Si tratta infatti di operazioni “ordinariamente” assoggettate ad IVA, il cui assolvimento è a carico dell’Ente acquirente / committente.

Per quanto attiene le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR n. 633/72, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

  • qualora venga indicata l’IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall’imposta dibollo;
  • neicasidiversidaquellisopramenzionati(semprechédiimportosuperiorea€77,47)sono soggette all’imposta di bollo.

 

TIPOLOGIA OPERAZIONE AI FINI IVA

IMPOSTA DI BOLLO (*)

Imponibile

 

 

NO

Soggetta a reverse charge (art. 17, comma 6, art. 74, commi 7 e 8)

Split payment (art. 17-ter)

Imponibile con IVA assolta all’origine (art. 74, comma 1, ad esempio giornali, ricariche telefoniche, ecc.)

Esente (art. 10)

SI

 

 

Non imponibile

Esportazione (comprese dotazioni/provviste di bordo)

Operazione intraUE

NO

Servizi internazionali (salvo servizi relativi a beni in esportazione)

SI

Operazione ad esportatore abituale (utilizzo plafond)

SI

Settori speciali (agenzie viaggio, beni usati)

NO

Esclusa dalla base imponibile (art. 15)

SI

Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (artt. 2, 3, 4, 5 e 7)

SI

Esclusa da IVA regime dei minimi / forfetari

SI

(*) Per importi superiori a € 77,47.

 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

L’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche non corrisponde al pagamento dell’imposta di bollo virtuale previsto per le fatture cartacee. Ciò comporta che l’autorizzazione e il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee non può essere utilizzata per assolvere l’imposta di bollo relativa alle fattureelettroniche.

In presenza di fatture elettroniche, infatti, per l’assolvimento dell’imposta in esame va fatto riferimento a quanto disposta dal citato DM 17.6.2014. In particolare, ai sensi dell’art.6:

  • l’imposta di bollo vaversata:
    • in un’unicasoluzione;
    • entro 120 giorni dalla chiusuradell’esercizio;
    • tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo“2501”;
  • sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.