Smart Working con procedura semplificata: tra diritto del lavoratore e scelta del datore di lavoro

Smart Working emergenziale – diritto per lavoratori fragili e genitori di figli under 14

Premessa

Il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della medesima prestazione lavorativa introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nello smart working ordinario (legge 81/2017), la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Da Marzo 2020, a causa dell’emergenza pandemica, è stata però introdotta la possibilità di utilizzo di una procedura “semplificata” per porre i dipendenti in smart working.

In deroga alla norma, quindi, è stato possibile far prestare l’attività lavorativa da remoto (anche al 100%) senza la necessità di sottoscrizione degli accordi tra le parti.

Tale possibilità era venuta meno alla data del 31 agosto 2022, per la generalità dei lavoratori dipendenti e al 30 giugno 2022 per i soggetti fragili.

Ciò premesso, giova comunicare che è stato prorogato il termine per l’impiego dello smart working, con procedura semplificata e fissato alla data del 31 dicembre 2022, sia per i lavoratori qualificati “soggetti fragili” – con malattie croniche che non consentono di far svolgere la prestazione lavorativa in presenza – che per i genitori con figli under 14 del settore privato.

Il differimento inserito nel Decreto Aiuti bis – coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, articoli 23 e 25 bis, ha dunque ripristinato tale diritto dal 22 settembre scorso.

Tale possibilità è stata prorogata anche per la generalità dei lavoratori del settore privato, fermo restando la volontà dei datori di lavoro di accordarla o meno.

Lavoratori fragili

Per i soggetti fragili e per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il diritto all’accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile era venuto meno alla data del 30 giugno 2022. Il differimento del termine è poi stato inserito nel Decreto Aiuti bis – coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142.

Pertanto, dal 22 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori “cosiddetti fragili” possono essere posti in smart working con procedura semplificata, ossia, senza la necessità di sottoscrizione degli accordi e con una comunicazione telematica da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si rappresenta, inoltre, che per espressa previsione normativa i lavoratori fragili possono lavorare in smart working anche svolgendo mansioni diverse da quella originarie, purché rientranti nella medesima categoria legale o area di inquadramento, oppure seguire specifiche attività di formazione professionale da remoto.

  Il 4 febbraio del 2022, con Decreto Interministeriale, è stata pubblicata la lista delle   patologie e delle condizioni croniche che, di fatto, danno diritto allo smart working con procedura semplificata, e che ha permesso ai lavoratori in situazioni di fragilità di accedere al lavoro agile come modalità di lavoro ordinario.

 La lista attiene alle seguenti patologie:

pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario(trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico); pazienti con almeno 3 o più delle seguenti patologie gravi concomitanti: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità; persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni; persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari affette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Le condizioni sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare”.

Genitori con figli under 14

La proroga del diritto alla prestazione agile, è stata riconosciuta anche ai genitori con figli under 14, a condizione che:

  • la mansione svolta sia compatibile con le caratteristiche della prestazione in modalità agile;
  • che in famiglia ci sia già un genitore lavoratore o che non percepisca strumenti ad integrazione del reddito che prevedano la sospensione o la cessazione dell’attività lavorativa.

Nel rispetto delle superiori condizioni, il lavoratore, genitore di figli under 14, ha dunque diritto ad ottenere lo smart working, ma la norma non stabilisce se in misura totale o parziale, pertanto la percentuale di utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile, potrà essere stabilita da intese aziendali.