Senza repèchage il licenziamento per ragioni economiche è illegittimo
Nel diritto del lavoro l’espressione “obbligo di repechage” rimanda al una elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604).
Tali ragioni, come noto, possono dipendere da specifiche esigenze aziendali (ad es. una riorganizzazione che comporti la soppressione del posto occupato da un determinato dipendente) oppure da situazioni riferibili al lavoratore, ma a lui non addebitabili in termini di inadempimento (ad es. la sopravvenuta inidoneità fisica all’esercizio delle mansioni contrattuali).
In materia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma infatti che l’onere della prova gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/’66 relativamente alla esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento si estende altresì alla dimostrazione di non poter ragionevolmente (senza che ciò comporti rilevanti modifiche organizzative comportanti ampliamenti di organico o innovazioni strutturali) utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza. Anche in mansioni deteriori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore
In un periodo iniziale la giurisprudenza della Suprema Corte aveva limitato l’affermazione di principio alle ipotesi di soppressione del posto e in genere alle altre ipotesi di giustificato motivo per specifiche esigenze aziendali.
Recentemente la Suprema Corte (sentenza n°10435 del 2 maggio 2018) ha sottolineato la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità e quindi delle ragioni inerenti sia all’attività produttiva che dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore per graduare l’eventuale sanzione.
Si tratta della prima sentenza sull’applicazione dell’obbligo di repéchage secondo il nuovo art.18 disegnato dalla riforma Fornero relativamente all’ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, incorre nella sanzione della illegittimità del licenziamento, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro.
La Corte di Cassazione nella succitata sentenza (sez. lav., 2 maggio 2018, n. 10435) ha affermato il premesso principio di diritto, per il quale “la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolarefunzionamentodiessasial’impossibilitàdiricollocarealtroveillavoratore. La manifesta insussistenza va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore dilavoro”.
La pronuncia si fonda sul riconoscimento dei due elementi che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: esigenzadellasoppressionedelpostodilavoroeimpossibilitàdiricollocarealtrove il lavoratoreinteressato.
È compito del giudice, che stando alla lettera della norma può (e quindi può anche non farlo) riconoscere il diritto alla conservazione del posto di lavoro, optare tra il regime sanzionatorio più severo o quello indennitario, alla luce della verifica della eventuale eccessiva onerosità in caso di reintegrazione.