Misure di riduzione del cuneo fiscale nella Legge di Bilancio 2024

La Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023 – GU 30 dicembre 2023 n. 303) conferma le misure di riduzione del cuneo fiscale applicate per l’anno 2023. I benefici in busta paga dipenderanno, in particolare, dall’effetto combinato dell’esonero parziale contributivo e dalle modifiche agli scaglioni IRPEF.

Esonero contributivo parziale

Il taglio del cuneo fiscale, più precisamente nella formula dell’esonero contributivo già applicato nel 2022 e nel 2023 (con diverse misure e specificità), viene riproposto “in via eccezionale” dall’art. 1, c. 15 L. 213/2023, limitatamente all’anno 2024, quindi non in modo strutturale.

Si ricorderà che l’esonero parziale nasce con l’art. 1, c. 121, L. 234/2021, per tutto il 2022, dapprima nella misura dello 0,80% e poi innalzato al 2% dall’art. 20 DL 115/2022 (Aiuti bis). Successivamente, per l’anno 2023, per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, l’art. 1, c. 281, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un esonero contributivo del 2% per i redditi fino a € 35.000 e del 3% per i redditi fino a € 25.000. Più precisamente, l’agevolazione applicata nel corso del 2023 prevedeva la riduzione sulla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori:

  • nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non superasse l’importo mensile di € 2.692;
  • nella misura del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non superasse l’importo mensile di € 1.923.

L’esonero, nella versione disposta dalla Legge di Bilancio 2023 disponeva la parametrazione della retribuzione su base mensile per tredici mensilità con soglie maggiorate del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre (Circ. INPS 24 gennaio 2023 n. 7 per le istruzioni operative).

L’art. 39 DL 48/2023 (Decreto Lavoro) conv. in L. 85/2023 ha innalzato la misura dell’esonero di ulteriori 4 punti percentuali, portandolo al 6% e al 7% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, lasciando immutate le soglie di retribuzione mensile imponibile ma senza effetti sulla tredicesima mensilità (Mess. INPS del 24 maggio 2023 n. 1932).

La nuova legge di Bilancio per il 2024 dispone che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è invece innalzato a 7 punti percentuali, quando la retribuzione mensile per tredici mensilità non eccede l’importo di € 1.923, al netto della tredicesima. L’applicazione dell’esonero contributivo non ha effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ambito soggettivo

La misura è finalizzata a sostenere il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori, pertanto, non è a beneficio dei datori di lavoro ma riguarda i lavoratori e le lavoratrici dipendenti sia del settore pubblico che privato, a prescindere dalla qualifica di “imprenditore” del datore di lavoro. L’esonero in argomento si applica anche ai rapporti di apprendistato, ma non ai rapporti di lavoro domestico.

Nessun esonero sulla tredicesima

Sulla scia della disposizione in vigore fino al periodo di paga di dicembre 2023, la misura prevista per il 2024 non ha effetti sulla tredicesima. A riguardo, si evidenzia che il periodo di paga dicembre 2023, è stato l’ultimo in cui i lavoratori hanno potuto beneficiare di una riduzione contributiva sulla tredicesima mensilità, seppur nelle misure indicate dalla L. 197/2022 (2 o 3 %). A partire dai periodi di paga dal 1° gennaio 2024, la tredicesima non beneficerà di alcuna riduzione contributiva, sia nel caso in cui sia corrisposta in ratei mensili unitamente alle retribuzioni del periodo, sia nel caso in cui sia corrisposta per intero a dicembre; inoltre, nella nuova versione dell’esonero in argomento, la mensilità aggiuntiva non risulterà rilevante neppure ai fini del calcolo dei massimali mensili di riferimento.

Verifica mensile

In attesa di ulteriori chiarimenti applicativi, si segnalano le indicazioni fornite dall’INPS con Circ. INPS 24 gennaio 2023 n. 7, nella quale l’Istituto ha specificato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga e la riduzione contributiva si applica solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della mensilità non ecceda il massimale di retribuzione mensile; in caso contrario l’esonero non trova applicazione sull’intera retribuzione imponibile del mese. Ciò significa che l’entità del beneficio potrà variare da un mese all’altro, in ragione della retribuzione effettivamente percepita.

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, avvenuti nel corso del 2024, l’esonero contributivo dovrà essere calcolato riparametrando il massimale al numero di mensilità maturate alla data di cessazione.

L’esonero in argomento non rientra tra gli Aiuti di Stato, trattandosi di un beneficio concesso ai lavoratori dipendenti, che non determina alcun vantaggio economico selettivo e che non falsa la concorrenza.

Retribuzione Esonero applicabile Esonero tredicesima
Lavoratori con retribuzione mensile imponibile fino a € 2.692 6% NO
Lavoratori con retribuzione mensile imponibile non superiore a € 1.923 7% NO

Compatibilità con altre misure

L’esonero non è assimilabile a un incentivo all’assunzione e non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro, trattandosi di un beneficio a favore esclusivamente dei dipendenti. Più precisamente, in riferimento all’analoga misura prevista per l’anno 2023, l’INPS con il messaggio 10 agosto 2023 n. 2924, ha confermato che trattandosi di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, esso è cumulabile con gli esoneri previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro e, nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore, trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’art. 47, c. 7, D.Lgs. 81/2015.

Giova precisare che il taglio del cuneo fiscale non produrrà i medesimi effetti per tutti i lavoratori; per alcuni di essi l’impatto dell’esonero contributivo in busta paga potrebbe essere attenuato dal conseguente incremento dell’imponibile fiscale. In altri termini, il reale beneficio assume una connotazione soggettiva e dipenderà dalla combinazione dell’esonero sin qui descritto con le variazioni intervenute alla disciplina dell’IRPEF di cui tratteremo più avanti.

Dott. Mario Cassaro – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.