Come cambia il cuneo fiscale nel 2024 e gli altri interventi per il lavoro

Taglio al cuneo fiscale

Per l’anno 2024 sarà confermato il taglio del cuneo fiscale già attuato nel corso del 2023, anche se più precisamente si tratta di un esonero contributivo parziale.

Ricordiamo, infatti, che per l’anno 2023, più precisamente per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere il potere d’acquisto e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 281, L. 197/2022) ha introdotto un esonero contributivo del 2% per i redditi fino a € 35.000 e del 3% per i redditi fino a € 25.000.

Le regole per il 2023 prevedono che l’agevolazione si applichi alla quota di contributi a carico del dipendente esposta in busta paga:

  • nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di € 2.692;
  • nella misura del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di € 1.923.

La retribuzione è parametrata su base mensile per tredici mensilità con soglie maggiorate del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre (Circ. INPS 24 gennaio 2023 n. 7).

Il taglio alle aliquote contributive è stato poi rafforzato dall’art. 39 DL 48/2023 (Decreto Lavoro) conv. in L. 85/2023, elevandole rispettivamente al 6 e al 7% dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, lasciando immutate le soglie di retribuzione mensile imponibile ma senza effetti sulla tredicesima mensilità (Mess. INPS 24 maggio 2023 n. 1932). La misura sarà confermata per il 2024 sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del pubblico impiego.

Tra i principi per la revisione del sistema, la Legge Delega prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte:

  • a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
  • sui redditi da lavoro dipendente (art. 49 TUIR) riferiti alla tredicesima mensilità.

Altri interventi per i lavoratori

Verso la conferma anche il regime di tassazione ridotta sui premi di produttività. A riguardo si ricorda che per l’anno d’imposta 2023 la tassazione dei premi la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, è prevista nella misura del 5% in luogo del 10%, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, c. 63, Legge di Bilancio 2023. L’agevolazione riguarda il solo settore privato e spetta anche ai lavoratori dipendenti di datori non imprenditori e da Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni. Si ricorda che ai fini della detassazione, i premi di risultato devono essere corrisposti in esecuzioni di contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015, depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni previste nel decreto interministeriale del 25 marzo 2016. I lavoratori beneficiari di tale misura sono esclusivamente quelli con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo precedente all’erogazione, inferiore a € 80.000 e l’imposta sostitutiva si applica fino alla soglia di € 3.000 annui lordi. Il lavoratore può rinunciare all’imposta sostitutiva preferendo l’applicazione della tassazione ordinaria, comunicandolo per iscritto al datore di lavoro. I premi sono assoggettati a contribuzione ordinaria fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore decida di convertirli in welfare o nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

A favore delle lavoratrici dipendenti con figli si introduce la decontribuzione totale (esonero del 100% della quota di contributi a carico delle lavoratrici) in presenza di due o più figli. L’agevolazione si applicherà fino all’età di 10 anni del più piccolo, nel caso di lavoratrici con due figli e fino all’età di 18 anni del più piccolo, se i figli sono tre o più di tre.

Sempre in tema di lavoro e genitorialità, la manovra 2024 conferma l’elevazione dal 30% all’80% del trattamento economico per un mese di congedo parentale (ex astensione facoltativa) ai dipendenti del settore privato, fino al sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). In proposito, si ricorda che la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) all’art. 1, c. 359, concede un mese indennizzato all’80%, da suddividere tra i genitori, fruito anche contemporaneamente in modalità ripartita o da uno soltanto dei genitori. Come chiarito con la Circ. INPS 16 maggio 2023 n. 45, i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%). I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o 11 mesi, non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione).

Orbene, la manovra 2024 aggiunge un ulteriore mese indennizzato al 60%, ferme restando le condizioni di spettanza.

Riguardo ai fringe benefit, le misure introdotte nel 2023 diventano strutturali nel 2024 con alcune modifiche. Si prevede, infatti, la fissazione di un tetto di non imponibilità di € 2.000 per lavoratori con figli e di € 1.000 per tutti gli altri. Ricordiamo che per il 2023 il limite ordinario corrisponde a € 3.000 per i lavoratori con figli (riferimento all’art. 12 TUIR) mentre per tutti gli altri la soglia ordinaria ammonta a € 258,23 (art. 51, c. 3, TUIR).

Revisione aliquote IRPEF

Per quanto riguarda la riforma IRPEF, si prevede la riduzione delle aliquote da quattro a tre mediante l’accorpamento dei primi due scaglioni. In attesa della riforma si ricorda che per l’anno d’imposta 2023 gli scaglioni di reddito e le aliquote applicabili sono quelle riepilogate nella seguente tabella.

Scaglione di reddito Aliquota IRPEF 2023
Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre 50.000 43%

 Nuove aliquote

Scaglione di reddito Aliquote IRPEF 2024
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre 50.000 43%

Viene ampliata fino a € 8.500 la soglia di no tax area per i redditi di lavoro dipendente, parificandola a quella attualmente applicabile ai pensionati.

Gli effetti benefici in busta paga dovrebbero derivare, quindi, dalla combinazione delle misure del taglio contributivo e dell’accorpamento del secondo scaglione IRPEF. Come precisato dalla Presidenza del Consiglio, il taglio del cuneo è un aumento in busta paga che mediamente corrisponde a circa € 100 al mese per una platea di circa 14 milioni di cittadini.

Nessuna modifica, al momento, per detrazioni e deduzioni per le quali è richiesto più tempo; in merito alle detrazioni fiscali, tuttavia, si prevede un taglio per i titolari di redditi superiori a € 50.000 annui, che potranno applicare tali detrazioni solo oltre la franchigia di € 260.

Fonte L. 111/2023