Acconto imposta sostitutiva sul Tfr

Il TFR deve essere rivalutato, annualmente ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 2120 c.c., ovvero, sulla base del coefficiente di rivalutazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato mensilmente dall’ISTAT. Il TFR interessato dalla rivalutazione è:

  • quello rimasto nella disponibilità del datore di lavoro
  • quello versato dallo stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS i(per le aziende con più di 50 addetti e che non hanno aderito alla previdenza complementare).

Invece, il TFR non deve essere rivalutato per:

– le quote di TFR destinate a previdenza complementare;

Fino al 31 dicembre 2000 la rivalutazione TFR veniva capitalizzata con il fondo TFR e, in fase di corresponsione, assoggettata a tassazione separata.

Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione viene invece tassata separatamente rispetto al trattamento di fine rapporto:

  • sul TFR continua ad applicarsi la tassazione separata come prevista dall’art.19 del TUIR;
  • sulla rivalutazione si va ad applicare un’imposta sostitutiva del 17% (aliquota modificata dal co. 623, art. 1, Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015. Tale nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015 – co. 625, art. 1, Legge 190/2014).

Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in due diversi momenti:

  • a titolo di acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso;
  • a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo;

La Base imponibile

Per la determinazione del TFR devono essere prese in considerazione tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.), tra cui:

  • superminimo o ad personam;
  • superminimi collettivi;
  • elemento distinto della retribuzione (Edr);
  • indennità di mensa;
  • maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali);
  • straordinari forfettari e maggiorazioni di turno;
  • altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa;
  • compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente;
  • mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva;
  • importi per festività non godute;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.

Sono invece esclusi dal computo del TFR:

  • rimborsi spese analitici;
  • indennità chilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali;
  • indennità di trasferta;
  • compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;
  • borse di studio erogate a figli dei dipendenti;
  • somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento.

I CCNL possono prevedere l’esclusione dal computo del TFR di alcune voci retributive.

Il calcolo

L’acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi: 

  • storico;
  • previsionale.

Se si utilizza il metodo storico, il datore di lavoro deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, ovvero nel 2022, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell’anno.

Se il datore di lavoro sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (l’imponibile da utilizzare per il 2023 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2022 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2023).  Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto;

ATTENZIONE! Nell’ipotesi in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro, è possibile determinare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa. Per le aziende che hanno avuto dipendenti per la prima volta nel 2023 non sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del TFR.

Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva del TFR deve essere versato mediante modello F24, indicato nella sezione erario:

·         il codice tributo 1712;

·         il mese dicembre e l’anno 2023;

·         l’importo da versare.