L’indebita fruizione del permesso sindacale: Cass. sent. 26198.2022

La sentenza ha ad oggetto la fruizione da parte del dipendente di un giorno di permesso sindacale per finalità personali, estranee quindi alla funzione sindacale.

È di particolare rilievo il fatto che il Supremo Collegio – così come i giudici del grado precedente – non abbia inquadrato la fattispecie semplicemente come assenza ingiustificata. Lo avesse fatto, avrebbe dovuto constatare che l’assenza ingiustificata per un solo giorno non è prevista dal contratto di categoria come causa di recesso datoriale.

Il caso è stato definito come vero e proprio abuso di diritto, data l’incapacità del lavoratore di rispettare la norma sui permessi in oggetto. Secondo la Corte si è così trattato di “un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalita’ diverse da quelle istituzionali; questo esclude la riconducibilita’ della condotta alle richiamate norme collettive che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

Avv. Massimo Pagnin, foro di Venezia.