Il DL aiuti bis ed il welfare aziendale anche per pagare le bollette

Il decreto Aiuti bis, in vigore dal 10/08/2022 ed in seguito convertito in legge, non solo ha innalzato a 600 euro per il 2022 il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni o servizi in esenzione da imposte e contributi; esso ha anche inserito fra le misure che le aziende possono adottare per i dipendenti anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Ci riferiamo al limite di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir relativo ai fringe benefit; limite, appunto, portato a 600 euro dall’art. 12 del Dl 115/2022 (cosiddetto “decreto Aiuti bis”). Entro il limite indicato saranno pertanto non imponibili ai fini fiscali e contributivi, non solo, come è stato negli anni fiscali 2020 e 2021, i beni ceduti o i servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti ma anche le somme erogate o i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Trattasi di una misura limitata al 2022; è quindi fondamentale individuare il momento in cui i beni, i servizi e le somme potranno considerarsi percepiti dai dipendenti. L’applicazione del principio di cassa “allargato” sancito dal primo comma dell’articolo 51 del Tuir comporta che le somme e i valori in genere rientrano nel periodo d’imposta 2022 se corrisposti dal datore di lavoro fino al 12/01/2023. Da rammentare altresì che le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire successivamente (circolare dell’agenzia delle Entrate 5/E del 2018).

Per il 2022 rientrano nei fringe benefit non imponibili anche 200 euro in buoni benzina o servizi analoghi, così per complessivi 800 euro.

Infine, non risultano limiti di reddito per l’ammissione ai due benefici sopra riportati, i quali peraltro possono operare anche in caso di benefit erogati ad personam o in caso di conversione dei premi di risultato in beni e servizi, in base al comma 184 della legge 208/2015.

Tratto da Il Sole 24 Ore|5 settembre 2022|PRIMO PIANO|p. 7|di Aldo Bottini, Diego Paciello