Rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa all’ efficacia nei confronti di tutti i lavoratori della contrattazione collettiva di prossimità.

Secondo la Corte d’Appello di Napoli l’ art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 potrebbe essere in contrasto con la Costituzione nella parte in cui estende ai tutti i lavoratori i contratti aziendali o di prossimità, anche se non aderenti o se appartenenti a un Sindacato non firmatario.

La questione nasce dalla vertenza di alcuni lavoratori che chiedevano il pagamento di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie e altri istituti, sul presupposto che non fosse loro opponibile un accordo di prossimità stilato da un sindacato maggiormente rappresentativo (Cisal), contenente una modifica in peggio delle condizioni economiche.

Secondo la Corte d’Appello di Napoli, la normativa sui contratti di prossimità lederebbe la libertà di organizzazione sindacale sia in danno del singolo lavoratore sia dell’organizzazione sindacale non firmataria; al primo, verrebbe infatti esteso, indipendentemente dal proprio consenso, un contratto collettivo di prossimità al quale non ha aderito con la conseguenza che la sua libertà di affiliarsi o meno a un sindacato perde ogni rilevanza; quanto al sindacato non firmatario, la sua libertà sarebbe compromessa in quanto sarebbe applicato agli iscritti un contratto di prossimità sottoscritto da diversa organizzazione sindacale di pari rappresentatività, ma improntato a idee e posizioni contrastanti rispetto a quelle di cui, il sindacato non firmatario, si fa promotore. Il tutto anche in violazione dell’art. 39 che subordina l’efficacia erga omnes delle intese collettive alla sottoscrizione da parte di Sindacati registrati e aventi dunque personalità giuridica.

La questione è di particolare interesse pratico, posto che espone le aziende che non hanno l’adesione di tutti i sindacati e degli eventuali lavoratori non iscritti agli accordi di prossimità al rischio di vertenze come nel caso deciso dalla Corte di Napoli; d’altro canto per le OOSS non firmatarie si apre un’importante strada per impugnare contratti di prossimità a volte “sportivi”.