Rottamazione e saldo stralcio nuovo calendario

 

 

Rottamazione e saldo e stralcio: le date da ricordare

Il nuovo calendario

Il Decreto-legge approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”, ovvero entro i termini indicati nella tabella successiva, oltre a rimodulare i termini di versamento delle rate dovute negli anni 2020 e 2021 per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

 

Termini di versamento Sostegni bis
31 luglio 2021 che si sposta al 2 agosto > relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
31 agosto 2021 > relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
30 settembre 2021 > relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
31 ottobre 2021 che si sposta al 2 novembre > relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
30 novembre 2021 > relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Nuovo calendario
rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute:

  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
  • il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
 

 

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30 novembre 2021
rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021. >

ATTENZIONE! – Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Pertanto, il versamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 6 dicembre 2021.

 

Decadenza rateazione

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020[1], cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.

 

Riscossione

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora viene prolungato di 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

[1] per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.