Prospetto informativo disabili: scadenza, computo dei dipendenti e sanzioni

      Il Prospetto Informativo è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

      La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità esclusivamente telematiche – secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010 – con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

         Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

Contenuto del Prospetto

       Nel prospetto informativo andranno forniti i seguenti dati:

  • il numero complessivo di lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei dipendenti da calcolare nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni

      La quota di riserva è la percentuale di lavoratori con disabilità che le aziende sono obbligate ad

Assumere come disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, poi modificata dal Jobs act d.lgs 151 2015 e 185/2016. Nello specifico:

  • le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di1 disabile;
  • le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 disabili;
  • le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile.

        Inoltre i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 50 dipendenti sono obbligati ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti

Computo dei dipendenti

          Per determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda, ai fini dell’obbligo di assunzione del disabile, i lavoratori rientranti nella base di calcolo ai fini della quota di riserva sono:

lavoratori subordinati con contratto part-time che vanno conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre;

i lavoratori a chiamata che si computano in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.
lavoratori subordinati con contratto full-time;
i lavoratori con contratto a termine che si computano solo se la durata supera i sei mesi;

Sono invece esclusi dall’organico i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori a domicilio;
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co);
  • Dirigenti;
  • Lavoratori addetti all’attività di vigilanza privata;
  • Disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
  • Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
  • Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
  • Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Apprendisti, tirocinanti e stagisti;
  • Lavoratori operanti esclusivamente all’estero;
  • Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale;
  • Lavoratori occupati in cantiere;
  • Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
  • Addetti al trasporto nel settore edile;
  • Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune;
  • Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione;
  • Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille;
  • Lavoratori occupati con contratto di somministrazione
  • Lavoratori distaccati da altra azienda.

RICORDA – Per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile dal 1° gennaio 2018 scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorno di “scopertura”.

L’obbligo di assunzione scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia  quando si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.

Invio telematico

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.

Considerando che la trasmissione del prospetto avviene per via telematica, il termine del 31 gennaio pur se cadente di sabato deve considerarsi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo.

I datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente, ovvero per il tramite di uno dei “soggetti abilitati”, la cui identificazione, già indicata nella nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie.

Per i datori di lavoro che operano in più Regioni o Province autonome, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Qualora i datori di lavoro si avvalgono, per l’invio telematico del prospetto informativo, di intermediari abilitati le comunicazioni avverranno attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

Per i Consulenti del lavoro, con aziende in più Regioni, fa fede la sede legale del Consulente.

Nei casi di inoltro del prospetto informativo da parte di un’azienda Capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.

Completata la procedura, l’utente otterrà una ricevuta di trasmissione, contrassegnata da un codice unico. La ricevuta “fa fede, salvo prova di falso, per attestare l’esatto adempimento di legge”, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.