Appalti e solidarietà: un punto per l’Inps

Come è noto il principio generale (art. 29 D:Lgs 276/2003, cd Legge Biagi) è che il committente è solidalmente responsabile con l’appaltatore per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore, il tutto nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Cosa avviene spesso? Avviene che si appaltino all’esterno lavorazioni affidate a soggetti che offrono condizioni molto vantaggiose. Può accadere che arrivi l’Istituto e contesti che tali condizioni sono rese possibili anche dal tenere solo parzialmente in regola il personale da parte appunto delle aziende appaltatrici… Ora, i controlli “preventivi” che il committente può prevedere nel rapporto con l’appaltatore sono molteplici (verifica buste paga, verifica DURC etc.), ma valgono poco se la contestazione giunge dall’Inps, di solito a seguito di ispezione e successivo verbale, perché è incontestabile che il vincolo di solidarietà sia esteso ai contributi asseritamente evasi/omessi.

Proprio su questo punto interviene una recente pronuncia della Corte di Cassazione (4 luglio 2019, n. 18004): se fino ad oggi – in base anche a copiosa giurisprudenza di merito – si poteva sostenere, nella difesa delle aziende committenti verso la richiesta dell’Istituto, che valeva anche per l’Inps il termine di decadenza dei 2 anni dalla cessazione dell’appalto (termine spesso e volentieri non rispettato dall’Inps che “arrivava tardi” con il decreto ingiuntivo diretto al committente), da ora in poi tale argomentazione dovrà superare lo scoglio (e come Studio ci proveremo…) costituito dalla sentenza citata per la quale il suddetto termine non è estendibile all’Inps, considerato soggetto terzo.

Per il momento, come si diceva, un punto per l’Inps…, per parte nostra dovremo a maggior ragione concentrarci sul merito, cosa non sempre facile perché la situazione di fatto instauratasi presso l’appaltatore per lo più non è nota al committente e si deve lavorare sulle difficoltà dello stesso Istituto nella ricostruzione dei fatti che pur spetta a lui, in quanto onerato della prova delle evasioni/omissioni contributive.

 Articolo a cura dell’Avv. Paolo Laverda dello Studio Legale De Martini – Ferrante & Associati.