Tracciabilità delle retribuzioni

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento dell’8 giugno 2018, illustra le modalità operative e le criticità del nuovo obbligo, in vigore dal 1° luglio, di corrispondere le retribuzioni esclusivamente con modalità tracciabili, con le modalità appositamente individuate dalla Legge di bilancio 2018.

 

Rapporti di lavoro inclusi

La nuova disciplina si applica a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, alle collaborazioni coordinate e continuative, e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Sono esclusi dall’obbligo in esame i rapporti di lavoro:

· instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;

· domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

· collegati a borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

La Fondazione Studi osserva che, stando all’interpretazione letterale della norma, il campo di applicazione parrebbe estendersi ai contratti stipulati dalla generalità dei datori di lavoro e committenti, ivi compreso ogni altro rapporto di lavoro, anche autonomo, diverso da quello coordinato e continuativo.

L’erogazione della retribuzione può avvenire esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale a mezzo:

– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

N.B. In mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.

L’obbligo riguarda tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

La Fondazione Studi ritiene che possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali.

Sanzioni irrogabili

In caso di violazione, al datore di lavoro o committente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Il momento di consumazione dell’illecito che darà origine alla sanzione è individuato nella data di esecuzione del pagamento con una modalità diversa da quella espressamente prevista. L’illecito in esame non risulta materialmente sanabile, la sanzione dunque non è diffidabile. La sanzione sarà determinata in misura ridotta pari a 1.666,67 euro. Avverso tale provvedimento sarà possibile, entro 30 giorni, presentare ricorso amministrativo al direttore della sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro ovvero presentare scritti difensivi.