“Superbonus”: analisi delle novità dalla Legge di bilancio 2022
Il già corposo art. 119 DL 34/2020, che ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il così detto “Superbonus”, ossia la “maxi” detrazione d’imposta del 110% delle spese sostenute per l’effettuazione di determinati interventi edili, imbarca anche le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, 234/2021, che, in primis, ne proroga l’applicazione fino al 2025, modulando, però, la percentuale di detrazione per le spese sostenute negli anni 2024 e 2025. Anche sconto in fattura e cessione del credito seguono la medesima proroga mentre per gli interventi diversi dal 110%, tali opzioni sono esercitabili fino al 2024.
L’ambito soggettivo
Il DL 34/2020, attraverso l’articolo 119, come più volte modificato ed integrato, ha introdotto una particolare detrazione che prevede il riconoscimento della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute a fronte di interventi, di carattere edile, individuati dalla norma stessa.
Dal punto di vista soggettivo, il comma 9 del predetto art. 119 individua, come fruitori della agevolazione, i soggetti di seguito in breve elencati:
- condomini (art. 119 c, 9 lett. a) DL 34/2020);
- persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, co. 9, lett. a), DL 34/2020);
- persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi all’esterno (art. 119, co. 9, lett. d), DL 34/2020);
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, con riferimento agli interventi su immobili di loro proprietà avvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, co. 9, lett. c), DL 34/2020);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 119, co. 9, lett. d), DL 34/2020);
- ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art. 119, co. 9, lett. d-bis), DL 34/2020);
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (art. 119, co. 9, lett. e), DL 34/2020).
L’ambito oggettivo: in breve
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del “Superbonus”, l’art. 119 DL 34/2020, individua tutta una serie di interventi agevolati che si suddividono in due grandi categorie:
- quelli trainanti;
- quelli trainati.
Senza entrare, in questa sede, nella elencazione della singola categoria di interventi, è qui il caso di segnalare che in presenza dei primi (trainanti), anche i secondi (trainati) possono beneficiare della detrazione del 110%, ma non viceversa. In caso contrario, a parte la particolare ipotesi degli immobili così detti vincolati che possono godere della maxi-detrazione anche per i soli lavori trinati, in assenza di lavori trainanti i lavori trainati non possono beneficiare del “Superbonus” ma potranno rientrare nell’ambito della “normali” agevolazioni in campo edile di cui, principalmente,
- all’art. 14 DL 63/2013, che dispone in merito agli interventi di riqualificazione energetica;
- all’art. 16 DL 63/2013, che dispone in merito agli interventi di riqualificazione sismica;
- all’art. 16-bis DPR 917/1986, che dispone in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in genere.
La Legge di bilancio per il 2022
Attraverso l’art. 1 c. 28 L. 234/2021, così detta Legge di bilancio 2022, sono state previste tutta una serie di modifiche alla disciplina del “Superbonus” che si vanno di seguito ad analizzare suddividendole per tema.
La ripartizione in quote della “super-detrazione”
Ricordando che la detrazione del 110 per cento spetta con riferimento al momento di sostenimento delle spese (c.d. principio di cassa), per quelle sostenute dal 01.01.2022 viene previsto che la ripartizione della detrazione deve avvenire in quattro quote annuali di pari importo, anche in capo ad eventuali cessionari del credito d’imposta o degli eventuali fornitori che praticano il così detto sconto in fattura, visto che questi soggetti devono seguire l’utilizzo del credito come sarebbe stato in capo all’originario beneficiario.
L’arco temporale di applicazione del “Superbonus”
Sul fronte dell’arco temporale di applicazione del “Superbonus”, la legge di bilancio 2022 interviene su più fronti, arrivando alla situazione che si va sinteticamente di seguito a riportare:
- per gli interventi effettuati sui condomini la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelle sostenute nel 2024 la detrazione cala al 70 per cento e per quelle sostenute nel 2025 cala ulteriormente al 65 per cento;
- per gli interventi effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario, persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, o in comproprietà da più persone fisiche, sempre al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelle sostenute nel 2024 la detrazione cala al 70 per cento e per quelle sostenute nel 2025 cala ulteriormente al 65 per cento;
- per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio e dello stesso edificio, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelle sostenute nel 2024 la detrazione cala al 70 per cento e per quelle sostenute nel 2025 cala ulteriormente al 65 per cento;
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su unità immobiliari diverse da quelle di cui all’aliena precedente ossia, sostanzialmente, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi all’esterno, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 ma a condizione che entro la data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
- per gli istituti autonomi case popolari (IACP), la detrazione trova applicazione anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, ripartendola, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Spetta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione trova applicazione anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, ripartendola, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Spetta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- per gli interventi posti in essere dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre per quelle sostenute nel 2024 la detrazione cala al 70 per cento e per quelle sostenute nel 2025 cala ulteriormente al 65%;
Per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi dal 01.04.2009, e ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in presenza di interventi effettuati da (i) condomini, (ii) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone, (iii) persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e (iv) ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui, comunque, si è appena detto sopra, la detrazione:
- per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, co. 1-ter, DL 34/2020),
- per le spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco-bonus e sisma-bonus, di cui all’art. 119, commi prima del comma 4-ter, DL 34/2020, i cui limiti sono aumentati del 50 per cento per la ricostruzione di fabbricati danneggiati da sisma (art. 119, co. 4-ter, DL 34/2020),
- per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, con riferimento agli interventi antisismici (art. 119, co. 4-quater, DL 34/2020),
è riconosciuta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Gli interventi al 110 per cento o alla minore percentuale prevista dalle nuove norme
Il nuovo comma 8-quater, introdotto all’interno dell’art. 119, DL 34/2020, dalla legge di bilancio 2022, stabilisce che le detrazioni nella percentuale di cui si è detto nel punto precedente (110 per cento, 70 per cento, 65 per cento) viene riconosciuta, con gli stesi termini temporali di cui si è detto sopra per i vari soggetti, anche per gli interventi di seguito elencati purché vengano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti:
- interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL 63/2013;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. e), DPR 917/1986;
- interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- interventi per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Sconto in fattura e cessione del credito
L’art. 121, DL 34/2020 dispone che per determinate detrazioni scaturenti da interventi edili individuati dallo stesso articolo, tra cui anche quelli che danno diritto al “Superbonus”, il contribuente possa optare, anziché per la detrazione in dichiarazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’art. 1 c. 29 Legge di bilancio 2022, 234/2021, attraverso modifiche al citato art. 121, stabilisce che le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito possono essere esercitate anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, per gli interventi di seguito elencati:
- interventi per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), DPR 917/1986;
- interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL 63/2013;
- interventi per l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, co. 219 e 220, L 160/2019;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h), DPR 917/1986;
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL 63/2013;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (nuova fattispecie introdotta dalla Legge di bilancio 2022).
Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus” (110%), viene invece stabilito dal co. 7-bis, sempre dall’art. 121, DL 34/2020, che l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito trova applicazione anche per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2025
Il recepimento delle norme del decreto “Anti-frodi”
Recependo gli interventi del DL 157/2021, così detto decreto “Anti-frodi”, che viene di conseguenza abrogato, vengono innanzitutto confermate le modifiche all’art. 119, co. 11, DL 34/2020, che stabiliscono che, oltre che per lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche ai fini della detrazione in dichiarazione del “Superbonus” (110%) è necessario il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, a meno che la dichiarazione non sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
A tale proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il contribuente sia tenuto a richiedere il visto sull’intera dichiarazione per altri casi previsti dalle norme in vigore come, ad esempio, compensazioni di crediti superiori a € 5.000, tale visto è assorbente anche del visto riferito agli interventi che danno diritto al “Superbonus”.
Tornando alle disposizioni “Anti-frodi”, modificando l’art. 121, DL 34/2020, l’obbligo del visto di conformità è prescritto anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura con riferimento alle detrazioni fiscali maturate a seguito degli interventi nel settore edile, elencati all’interno dello stesso articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus” (si veda elencazione già sopra indicata). Non solo, per tali interventi è necessaria anche il rilascio della asseverazione della congruità di prezzi, da predisporre da parte di tecnici abilitati, escludendo da tale obbligo gli interventi di così detta “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore ad € 10.000.
La congruità va verificata in base non solo ai prezzari individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con apposito decreto del Ministro della transazione ecologica, ad oggi non ancora adottato.
Tra le spese detraibili, con la medesima percentuale stabilita per l’intervento a cui si riferiscono rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, per le asseverazioni e attestazioni necessarie per legge.
In tema di congruità dei prezzi, con la modifica, invece, al comma 13-bis, sempre dell’art. 119, DL 34/2020, viene disposto che per l’asseverazione della congruità delle spese, al posto di far riferimento ai prezzari individuati con il provvedimento del 6 agosto 2020, per talune tipologie di beni verranno stabiliti dei valori massimi attraverso apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, ad oggi non ancora emanato. Vale la pena di evidenziare, a tale proposito, che viene altresì prescritto che i prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico devono intendersi applicabili anche per:
- gli interventi antisismici, di cui all’art. 119, co. 4, DL 34/2020;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013;
- gli interventi relativi al bonus facciate, di cui all’art. 1, co. da 219 a 223, L 160/2019;
- gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis, DPR 917/1986.
La Legge di bilancio 2022, sempre al fine di recepire quanto stabilito dal decreto “Anti-frodi”, introduce il nuovo art. 122-bis all’interno del DL 34/2020, che riproduce quanto già disposto dall’art. 2 del citato DL 157/2021.
Con tale disposizione viene stabilito che l’Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti di seguito indicati:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni di cessione del credito, con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Dopo i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate due possono essere le situazioni che si vengono a creare:
- risultano confermati i rischi di cui si è detto, ed in tal caso la comunicazione di cessione del credito si considera non effettuata e l’amministrazione finanziaria, fermo restando l’ordinario potere di controllo, procede al controllo di tutti i crediti;
- i rischi non risultano essere confermati o vi è il decorso del periodo di trenta giorni. In questo caso la comunicazione produce i suoi effetti.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, non procedono all’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette o l’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2007.
L’art. 1 c. da 31 a 36 Legge di bilancio 2022 stabilisce che per il recupero degli importi dovuti e non versati, l’Agenzia delle entrate procede con lo stesso atto di recupero emanato per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, con aggravio di sanzioni e interessi, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 421 e 422, L 311/2004, da notificare entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Scatta la riscossione coattiva qualora entro il termine assegnato dall’Ufficio, non inferiore a sessanta giorni, il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, senza compensazione.
Le eventuali controversie riferite al predetto atto di recupero sono di competenza del giudice tributario, con applicazione del D. Lgs. 546/92.
art. 1 c. 28 L. 234/2021
Articolo di Michele Brusaterra – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A