Smart Working: disposta la proroga della procedura “semplificata” al 30 giugno 2022

Premessa

Fermo restando il termine dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022, il Governo Nazionale ha ritenuto utile, per tornare gradualmente alla “normalità”, adottare un nuovo decreto recante: “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, nel quale sono state approvate alcune importanti modifiche ai termini ultimi di scadenza per determinate “procedure emergenziali”, tra queste, il termine per la fruizione dello smart working con modalità semplificata, che è stato postergato alla data del 30 giugno 2022 (GU del 24 marzo 2022, decreto legge n. 24/2022).

RICORDA – La prestazione lavorativa agile è stata regolamentata allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e in quest’ultimo biennio è stata utilizzata anche come “misura” di contrasto, prevenzione e contenimento del virus da COVD-19. Infatti, si tratta di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Si caratterizza anche per l’alternanza tra prestazione lavorativa in presenza, quindi resa all’interno dei locali aziendali e prestazione lavorativa eseguita in altre località prescelte dal lavoratore, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Ciò premesso, e fatte salve eventuali ulteriori proroghe dello smart working semplificato che dovessero intervenire, dal 01 luglio 2022, per poter accedere alla modalità di lavoro agile sarà necessario seguire la procedura ordinaria che prevede la sottoscrizione di specifici accordi individuali stipulati tra datore di lavoro e lavoratore (accesso a tale modalità di prestazione lavorativa su base volontaria), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ordinaria (legge del 22 maggio 2017, n. 81 con possibili, imminenti, modifiche per le quali la Commissione Lavoro della Camera sembrerebbe aver già trovato un’intesa) e dalle recenti novità introdotte dal Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sottoscritto il 7 dicembre 2021.

Proroga smart working emergenziale

Fino al 30 giugno 2022, i datori di lavoro, come accade dall’inizio della pandemia, potranno:

disporre unilateralmente, e con forme semplificate, lo svolgimento del lavoro agile, senza necessità di firmare accordi scritti con ciascun lavoratore (basterà una semplice email), fermo restando il rispetto della consegna, ai lavoratori e ai Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (anche con possibilità di utilizzo di quella preimpostata dall’INAIL).

Le comunicazioni amministrative per l’attivazione, da inoltrare al portale del Ministero del Lavoro, potranno ancora essere trasmesse, con modalità semplificata, al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome, e dovranno contenere:

l’elenco nominativo del personale in smart working corredato da poche e semplici informazioni, senza necessità di allegare accordi (tracciato “excel” messo a disposizione dal Ministero del Lavoro), si ricorda che tra i dati da inserire obbligatoriamente è presente anche la data di fine validità dell’accordo (termine ultimo 30 giugno 2022).

 

INFORMAZIONI FILE PROCEDURA SEMPLIFICATA

è  Codice Fiscale azienda e lavoratore;

è  Cognome e nome del lavoratore;

è  Data di nascita del lavoratore;

è  Comune di nascita del lavoratore;

è  PAT INAIL;

è  Voce di tariffa INAIL;

è  Data di inizio Smart working.

è  Data di fine Smart working.

Le intese sindacali, invece, continueranno a non essere necessarie ma solo facoltative, e vincoleranno le aziende solo se queste applicheranno un CCNL o un accordo di secondo livello che disciplina il lavoro agile (come previsto dal Protocollo firmato dal Ministero del lavoro e le parti sociali lo scorso 7 dicembre). 

Lavoratori fragili

Il decreto n. 24/2022 non ha prorogato i termini di cui all’art. 26 comma 2 bis del decreto legge n.  18/2020 convertito in legge n. 27/2020. Pertanto, dal 1° aprile 2022, i lavoratori c.d. fragili non avranno più il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, stabilito dal comma 2 bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 e s.m.i, contestualmente, gli stessi, non potranno più fruire della malattia equiparata a ricovero ospedaliero per immunodepressione, come indicata al comma 2, articolo 26 del medesimo decreto.

Rimane però possibile, su decisione unilaterale del datore di lavoro, utilizzare la proroga al 30 giugno 2022 dello smart working semplificato fissata dal decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, art. 10, all. “B”.

La valutazione dell’inidoneità, per i lavoratori fragili, potrà essere disposta dal medico competente, a seguito di preventivo accertamento sanitario (sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anch’essa prorogata al 30 giugno 2022 con decreto legge n. 24/2022).