sentenze sulla contestazione disciplinare e legittimità del licenziamento

Il procedimento disciplinare: è illegittimo Il licenziamento irrogato in assenza di pregressa contestazione disciplinare? La contestazione disciplinare: cosa rileva ai fini della tempistività? La casella di posta aziendale: il datore di lavoro può accedere? L’esito del procedimento penale e del procedimento disciplinare; La sanzione disciplinare: quando è illeggitima? 

Esaminiamo le più recenti sentenze.

 

Contestazione disciplinare: cosa rileva ai fini della tempestività?

Il dato di raffronto per stabilire se la contestazione sia tardiva o meno non è l’epoca a cui risalgono i fatti addebitati, bensì il momento in cui il datore di lavoro ne viene in concreto a conoscenza. Va considerato, inoltre, il tempo intercorrente tra l’accertamento dell’anomalia e la contestazione al lavoratore, essendo necessario che la verifica venga effettuata in modo ponderato e responsabile sia nell’interesse del lavoratore a non vedersi colpito da addebiti avventati e sia per consentire al datore di lavoro la possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere.

Tribunale Monza sez. lav., 01/03/2019, n.32

 

Casella di posta aziendale: il datore di lavoro può accedere?

Mentre le e-mail personali sono inaccessibili, pena la commissione di un reato e la violazione delle regole costituzionali sul segreto della corrispondenza, non così per le e-mail aziendali. Dunque, distinguendo tra account personale ed account aziendale, non c’è dubbio che per il primo il datore di lavoro ha il divieto categorico di accesso, mentre per il secondo il controllo delle e-mail è legittimo.

Va altresì precisato che, stante quanto sopra, se è possibile utilizzare per l’accertamento ex post di comportamenti illeciti e la eventuale conseguente contestazione disciplinare, e-mail inviate da e all’indirizzo del dipendente, parallelamente ne è ammessa la loro produzione nel giudizio volto al sindacato della legittimità dell’atto espulsivo che ne è seguito, costituendo queste presupposto necessario del detto accertamento.

Tribunale Roma sez. lav., 26/03/2019

 

Licenziamento disciplinare: la lettera di contestazione

Il datore di lavoro che intenda sollevare contestazioni scritte al dipendente deve inviare la relativa lettera di contestazione disciplinare alla residenza effettiva del lavoratore, restando irrilevante che l’invio non si sia perfezionato in quanto avvenuto all’indirizzo comunicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, successivamente modificato senza comunicazione di variazione di residenza e/o domicilio.

Tribunale Parma, 18/02/2019, n.383

 

Comunicazione del licenziamento senza la preventiva contestazione disciplinare

Illegittimo il licenziamento avvenuto senza l’osservanza della procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970 (in quanto al lavoratore è giunta la comunicazione del licenziamento senza la preventiva contestazione disciplinare, con conseguente impossibilità, per lo stesso, di rendere le sue giustificazioni). In tali ipotesi il fatto contestato è insussistente a priori, per inesistenza del procedimento disciplinare, con conseguente diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria.

Tribunale Milano sez. lav., 04/02/2019, n.15

 

Licenziamento disciplinare

Non è illegittima la sanzione disciplinare in ragione dell’omessa affissione del codice disciplinare in azienda qualora trattasi di contestazione disciplinare attinente al cd minimo etico, vale a dire a quell’insieme di principi di condotta che rientrino nella comune coscienza sociale, la cui violazione è immediatamente percepibile, sulla base di presunzione iuris et de iure, quale condotta connotata da rilevanza disciplinare, indipendentemente dalla sua tipizzazione.

Tribunale Milano sez. lav., 01/02/2019, n.285

 

Lettera di contestazione disciplinare e riferimento a fatti minori

Il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa di un grave episodio correttamente individuato nella lettera di contestazione disciplinare, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicché una volta accertata l’esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto alla base del licenziamento, la discrasia o l’aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste alla base del recesso, non possono viziare quest’ultimo, rilevando che dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato.

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2018, n.31993

 

Esito del procedimento penale e del procedimento disciplinare

L’art. 55-ter, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel regolare i possibili conflitti tra l’esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l’esito del procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso.

La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc, e l’accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc.

Cassazione Civile sez. lav. 14/11/2018 n. 29376

 

Licenziamento disciplinare e verifica di idoneità al servizio

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il prolungato ed ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di effettuare gli accertamenti medici richiesti, seppure tenuto nel corso anziché nella fase di avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio, ma idoneo a renderne impossibile lo svolgimento, legittima la P.A. a procedere ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contestazione disciplinare, che innesta un procedimento autonomo rispetto a quello di verifica della idoneità al servizio, non più possibile a causa della mancata collaborazione del dipendente pubblico.

Cassazione Civile sez. lav. 13/11/2018 n. 29188

 

Sanzione disciplinare: quando è illegittima?

È illegittima la sanzione disciplinare quando la contestazione disciplinare difetti di specificità, poiché non individua fatti storici definiti, puntualmente descritti nella loro materialità e nelle relative coordinate di tempo e di luogo, ma esprime essenzialmente giudizi di tipo valutativo in ordine all’operato del lavoratore.

Tribunale Milano sez. lav., 06/09/2018, n.2079

 

Genericità parziale della contestazione disciplinare

Nel caso in cui la norma collettiva ed il Codice disciplinare aziendale prevedano il licenziamento per alterazione del sistema di timbratura al fine di far risultare una fittizia presenza sul luogo di lavoro, deve ritenersi affetta da genericità la contestazione disciplinare nella quale, pur risultando dettagliata l’indicazione delle date e degli orari alterati, non risulti specificamente indicata la fittizietà e la fraudolenza delle timbrature alterate.

Pertanto, ove il lavoratore non sia stato posto in grado di comprendere quali fossero le alterazioni da ricollegare ad un fraudolento occultamento dell’assenza dal luogo di lavoro, deve ritenersi parzialmente generica la relativa contestazione disciplinare.

La genericità parziale della contestazione disciplinare non preclude la disamina di quello fra gli addebiti che sia stato correttamente formulato e non costituisce vizio procedurale sanzionabile di cui al comma 6 dell’art. 18, l. n. 300 del 1970 (st. lav.).

Cassazione civile sez. lav., 24/07/2018, n.19632

 

A cura dello Studio Elpac srl