Scatti di anzianità e aumento di livello conservazione o assorbimento?

L’obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell’ anzianità di servizio del lavoratore non può che fare riferimento alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi.

Ne consegue che nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore gli scatti NON possono essere riportati in cifra o conservati per intero, nè rileva l’ anzianità nella precedente categoria o livello, SALVO ciò non sia stato previsto in modo espresso dalle parti o dal CCNL applicato.

Secondo la Giurisprudenza, gli scatti di anzianità sono soggetti, non al principio dell’ infrazionabilità del periodo di servizio, bensì a quello dell’assorbimento, atteso che l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell’ anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi.