reddito di cittadinanza: una opportunità anche per le aziende?

Si tratta di un testo particolarmente complesso che necessita, per la piena applicazione, una serie di atti amministrativi.

Con l’analisi che segue, lungi da esaminare il merito dell’intero provvedimento, mi soffermo sull’art. 8 che tratta gli incentivi finalizzati alla assunzione dei lavoratori che fruiscono del reddito di cittadinanza.

Campo di applicazione

Il datore di lavoro privato che intende effettuare assunzioni e fruire dei benefici ipotizzati deve, preventivamente, comunicare, ad una apposita piattaforma digitale, di prossima istituzione, le disponibilità relative ai posti vacanti: le assunzioni debbono essere a tempo pieno ed indeterminato e debbono avvenire direttamente o tramite uno dei soggetti accreditati ex art. 12 del D.L.vo n. 150/2015 (ad esempio, agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale).

Credo che sia necessario sottolineare alcuni punti fermi, in attesa di delucidazioni amministrative che, sicuramente, perverranno dal Ministero del Lavoro.

Il primo riguarda il campo di applicazione: la norma si riferisce a tutti i datori di lavoro privati, nella cui definizione rientrano  anche coloro che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni di tendenza, fondazioni, ecc.), le aziende private a partecipazione pubblica e gli Enti pubblici economici.

 Personalmente ritengo, non essendoci stata alcuna previsione contraria, che la disposizione incentivante riguardi anche i datori di lavoro domestici, pur se, su questo specifico punto, sarà necessario attendere ciò che verrà detto nelle sedi competenti.

La seconda questione che si presenta riguarda la tipologia contrattuale: si parla di contratto a tempo pieno ed indeterminato ma la dizione non sembra, assolutamente, escludere l’apprendistato che per definizione è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’inserimento lavorativo dei giovani.

Pertanto se il testo, dopo il passaggio parlamentare resterà uguale, il beneficio non si otterrà se l’assunzione sarà effettuata a tempo parziale.

A mio modesto parere l’aver limitato l’agevolazione per l’assunzione alle sole ipotesi di rapporto a tempo pieno, rischia di “tagliare fuori” settori (si pensi, alla grande distribuzione, al commercio, al settore delle pulizie, della logistica, tanto per citarne alcuni), ove il part-time è la “modalità normale” di instaurazione del rapporto.

Misura del beneficio

Ma, a quanto ammonta l’incentivo?

Viene riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL , l’esonero nel limite mensile del “reddito di cittadinanza” percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già “goduto” dal beneficiario e, in ogni caso, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a  5 mensilità, tetto minimo che è, comunque, riconosciuto anche nella ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 6.

Si precisa che  l’art. 8 continua affermando che il beneficio (tranne l’ipotesi di cumulo con il “Bonus Sud”) non può superare il totale dei contributi previdenziali carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di quanto dovuto all’INAIL.

Cosa succede se il rapporto cessa “ante tempus” con il licenziamento?

Qui, la norma non pone un limite minimo di durata del rapporto (12, 24 o 36 mesi come affermato in precedenza da altri provvedimenti normativi “incentivanti”): si afferma soltanto che se il recesso datoriale avviene al di fuori della giusta causa o del giustificato motivo  il datore deve restituire quanto percepito maggiorato delle sanzioni civili.

Ovviamente, in caso di dimissioni  o di risoluzione consensuale del rapporto, non sembra dovuta alcuna restituzione.

Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro deve stipulare presso il centro per l’impiego qualora se ne ravvisi la necessità, un patto finalizzato alla formazione o alla riqualificazione professionale del lavoratore.

L’iter per il godimento dello sgravio contributivo

Ma, cosa chiede la norma per la fruizione dei benefici?

I requisiti sono diversi e cercherò di elencarli ed esaminarli:

1)L’assunzione deve essere incrementale: Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero dei lavoratori equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

2)Il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva;

3)Il datore di lavoro deve essere in regola con gli altri obblighi di legge tra cui il non essere stato sanzionato per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel periodo in cui non consentono il rilascio del Documento di regolarità

4)Il datore di lavoro deve rispettare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, a livello territoriale ed aziendale;

5)L’assunzione non deve avvenire in adempimento di un obbligo previsto da leggi (es. assunzione di un disabile a copertura di una carenza d’obbligo ex lege n. 68/1999) o contratti collettivi;

6)L’assunzione non deve violare diritti di precedenza stabiliti dalla legge

7)L’assunzione non può avvenire in una unità produttiva ove siano in corso riduzioni o sospensioni di orario di lavoro .

In caso di comunicazione tardiva della instaurazione del rapporto al sistema telematico del centro per l’impiego, l’agevolazione viene riconosciuta a partire dalla suddetta.

Indennità di cittadinanza in un’unica soluzione

Da ultimo, occorre sottolineare come il comma 4 riconosca ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione, un incentivo, in un’unica soluzione, pari a sei mensilità nel limite dei 780 euro. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio sono rimandate ad un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia che, a mio avviso, potrebbe ricalcare anche quelli che, in passato, furono emanati per la fruizione, in un’unica soluzione, dell’indennità di mobilità e della ASPI (poi, divenuta NASPI)

Si resta in attesa comunque di chiarimenti ulteriori da parte degli Uffici e commenti dottrinali.

Avv. Varniero Varnier