Quarantena dello studente e diritti dei genitori D.L. Settembre 2020 art.5

Indubbiamente, l’inizio del nuovo anno scolastico appare denso di incognite ed il rischio di positività degli studenti con obbligo di quarantena per chi viene a contatto con una persona positiva con significativi riflessi che, per quanto riguarda, i genitori, avranno effetto direttamente sulla loro attività da lavoratori dipendenti.

Di qui, la norma contenuta nell’art. 5 che al comma 1 stabilisce che il genitore può svolgere la prestazione con modalità “agile” per tutto il periodo (o anche parte) in cui il figlio convivente, minore di 14 anni viene messo in quarantena attraverso un provvedimento dell’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

La norma, quindi, stabilisce un diritto del genitore. Ovviamente, ci sono delle situazioni nelle quali, proprio per la modalità della prestazione, non è possibile il lavoro “a distanza”: ma queste ipotesi debbono rappresentare una sorta di eccezione in quanto lo spirito che anima il comma 1 è quello di facilitare il ricorso allo smart-working, ove possibile.

Così come è scritta la disposizione, lo strumento principale per affrontare la quarantena del figlio minore è il lavoro agile: la misura alternativa prevista dal comma 2 scatta allorquando ciò non sia possibile. Infatti, il predetto comma completa il discorso iniziato allorquando afferma che, laddove la prestazione non possa essere svolta “da remoto,”  ciascun genitore, in alternativa all’altro, può astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, in tutto o in parte durante la quarantena e, per i periodi di congedo (comma 3), viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ex art. 23 del D.L.vo n. 151/2001, fatta eccezione del comma 2, con il riconoscimento della contribuzione figurativa. Tale indennità è a carico dell’Istituto: probabilmente, essa sarà anticipata dal datore di lavoro e, successivamente, conguagliata con i versamenti dei contributi previdenziali.

Su questo punto, vedasi la recentissima circolare INPS n°116 del 2 ottobre 2020 che fornisce istruzioni in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Il successivo comma 4 stabilisce, chiaramente, che nei giorni in cui un genitore fruisce della modalità di lavoro agile anche ad altro titolo o del congedo o, comunque, non svolge alcuna attività, l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle misure previste.

Il tutto, con una scadenza e con un tetto di spesa: quanto previsto dall’art. 5 finirà il 31 dicembre 2020 ed, inoltre, il finanziamento della norma per il pagamento delle indennità è   fissato in 50 milioni di euro. L’INPS, come già in casi analoghi, effettua il monitoraggio ed è autorizzato a non rendere in considerazioni le ulteriori istanze nel caso in cui, anche in via prospettica, venga raggiunto il limite sopra indicato.

L’art.5 del citato D.L. ha una portata ampia e si rivolge, indistintamente, a tutti i datori di lavoro pubblici e privati: dalla norma non traspare alcun obbligo di presentazione del certificato attestante la quarantena, anche se ciò, soprattutto per i datori di lavoro privati, appare una necessità (quelli pubblici, lo possono ottenere, direttamente, dal Dipartimento interessato). .

Il lavoro agile o il congedo parentale in alternativa, alle condizioni previste dal comma 4, può essere fruito più volte in presenza di più “quarantene” che possono riguardare tutti i figli conviventi di età inferiore ai 14 anni: tale limite coincide con il giorno del compleanno.

Il diritto alle misure previste dal comma 4, come detto in precedenza, non spetta qualora l’altro coniuge non svolga alcuna attività lavorativa: la disposizione si riferisce, a mio avviso, alla madre casalinga, al coniuge disoccupato o in cerca di prima occupazione, ma anche al coniuge sospeso dal lavoro per effetto di un provvedimento di integrazione salariale. Ovviamente, su questo è auspicabile un sollecito chiarimento degli Organi Amministrativi.

È possibile che i due genitori si alternino nella assistenza al proprio figlio minorenne utilizzando una delle due misure?

A mio avviso è possibile, in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

Va ribadito che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ed entrambi i genitori conviventi con il figlio possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Articolo a cura Avvocato Varniero Varnier