Pubblicato in G.U. il nuovo Testo Unico IVA
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026 n. 10, denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”. Le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il presente Testo Unico è stato elaborato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse; coordinamento sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche allo scopo di garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- • abrogazione delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Il D.Lgs. n. 10/2026 raccoglie e riordina in 171 articoli le disposizioni normative contenute nel D.P.R. n. 633/1972, nel D.L. n. 331/1993 e in altre leggi settoriali.
Nel nuovo Testo Unico IVA sostanzialmente sono comprese e riordinate le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e sono altresì presenti numerose norme di rilievo ai fini IVA, tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:
- il Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, relativo alle operazioni intracomunitarie;
- l’art. 2, comma 2, Legge 18 febbraio 1997, n. 2, per gli acquisti in sospensione di imposta;
- l’art. 1, commi da 57 a 63, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in relazione all’opzione che possono effettuare le imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica; il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; • l’art. 32-bis, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa;
- • il Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, relativo ai beni usati.
Una delle conseguenze operative sarà quella di aggiornare tutti i riferimenti che vengono citati nei vari documenti (fatture, documenti commerciali, ecc.). Ad esempio, per dire che un’operazione è esente IVA sarà necessario citare il riferimento all’art. 37, D.Lgs. n. 10/2026 e non più all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, per le spese anticipate di cui all’art. 15, D.P.R. n. 633/1972 bisognerà far riferimento, dal 1° gennaio 2027, all’art. 29, D.Lgs. n. 10/2026 e così via.
Come espressamente stabilito dall’art. 171, D.Lgs. n. 10/2026, l’applicazione delle disposizioni del nuovo Testo Unico decorrere dal 1° gennaio 2027. Da tale data, saranno abrogate le normative precedenti, avviando così un processo di riordino e sistematizzazione della disciplina IVA.
Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026) si compone di 18 Titoli, articolati in ulteriori capi, come di seguito riportato:
Titolo I – “Oggetto e ambito di applicazione” Titolo II – “Ambito territoriale di applicazione” Titolo III – “Soggetti passivi” Titolo IV – “Operazioni imponibili” Titolo V – “Luogo delle operazioni imponibili” Titolo VI – “Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta” Titolo VII – “Base imponibile” Titolo VIII – “Aliquote” Titolo IX – “Esenzioni e non imponibilità” Titolo X – “Rivalsa e detrazione” Titolo XI – “Volume d’affari ed esercizio di più attività” Titolo XII – “Obblighi dei soggetti passivi” Titolo XIII – “Riscossione” Titolo XIV – “Rimborsi” Titolo XV – “Gruppo IVA” Titolo XVI – “Regimi speciali” Titolo XVII – “Regimi di franchigia” Titolo XVIII – “Disposizioni di coordinamento finale”. Infine, il D.Lgs. n. 10/2026 include anche 4 Tabelle, che riportano beni e servizi soggetti ad aliquote agevolate o specifiche discipline, ossia: Tabella A – “Prodotti agricoli e ittici” Tabella B – “Prodotti soggetti a specifiche discipline” Tabella C – “Spettacoli ed altre attività” Tabella D – “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.
