Proroga versamenti
L’articolo 13 del decreto fiscale 2025 n. 84/2025 ha differito i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
La scadenza del 30 giugno è posticipata al 20 luglio 2025, senza maggiorazioni. Trattandosi di una domenica, il termine effettivo slitterà a lunedì 21 luglio 2025.
Sarà possibile effettuare i versamenti anche entro il 20 agosto 2025 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.
NOTA BENE – Il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.
Possono beneficiare della proroga i soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, i soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfettario e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.
NOTA BENE – Sono escluse dalla proroga le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Tabella riepilogativa
Proroga versamenti | ||
Soggetti beneficiari |
ü professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA),
ü contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ü soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, ü soggetti che applicano il regime forfettario, ü coloro che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA. |
|
Per quali versamenti | somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2025 | |
Termine di effettuazione versamenti | 21 luglio 2025 | senza alcuna maggiorazione |
20 agosto 2025 | applicando una maggiorazione dello 0,40% | |
Versamenti interessati | · Irpef
· Irap · Iva · Addizionale regionale · Addizionale Comunale · Tassazione separata · IVIE IVAFE · Cedolare secca · Diritto camerale · imposta sostitutiva del maggior reddito concordato. |