Prescrizione dei crediti di lavoro in corso di rapporto

fatto proprio dalla Giurisprudenza di legittimità, che, essendo prevista una tutela reintegratoria di fatto in tutti i casi di licenziamento illegittimo, il timore (metus) di far valere le proprie ragioni durante il rapporto per paura di una ritorsione datoriale tramite un recesso (valorizzato a suo tempo dalla Corte Costituzionale), non aveva ragion d’essere appunto per la presenza della tutela reintegratoria.

In questo scenario irrompe nel 2012 la riforma cd Fornero, seguita poi – per gli assunti dopo marzo 2015 – da quella delle cd Tutele crescenti: senza entrare nel merito in entrambi i casi la sostanza è che la tutela reintegratoria da “normale” o ancor meglio “espansiva”, diventa prevista solo per determinati casi più “gravi” prevalendo probabilmente un tutela “solo” risarcitoria.

Ci si è subito cominciati a chiedere quindi: ma allora è necessario tornare a valorizzare il metus, perché non opportunamente controbilanciato dalla reintegra come ipotesi normale in caso di licenziamento illegittimo? E quindi la prescrizione dei crediti di lavoro deve considerarsi sospesa in corso di rapporto anche nelle aziende grandi, come sempre stato in quelle più piccole perché escluse dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori e dalla sua previsione di reintegra?

Diciamo subito che la questione, come si intuisce non di poco conto, ha fin da subito diviso la Giurisprudenza di merito e non è allo stato risolta. Come spesso accade i Giudici di Milano si sono dimostrati i più attivi sul punto e se in primo grado avevano in buona parte avvallato la tesi della sospensione del decorso della prescrizione con l’entrata in vigore della riforma Fornero, in Appello si trovano al momento divisi dal momento che la Corte meneghina ha da ultimo confermato invece (sentenza n. 89 del 20 febbraio 2020) che l’entrata in vigore della legge Fornero del 1992 non avrebbe effetto sul decorso della prescrizione perché di fatto resterebbero confermate le garanzie di stabilità del rapporto seppur nella diversità delle tutele applicabili alle varie ipotesi di illegittimità. Stessa posizione ha recente mente preso l’INL (Nota 23 gennaio 2020, n. 595).

Ma, come dicevamo, non mancano sentenze di poco precedenti della stessa Corte milanese in senso opposto…

Il problema resta quindi aperto e si dovrà verificare quale esito potrà avere in sede di legittimità e comunque giurisprudenziale allorquando – diversamente che finora – verranno esaminati casi di prescrizione che riguardano rapporti sottoposti alle cd tutele crescenti (più proiettate verso tutele non reintegratorie…).

 articolo a cura Avv. Paolo Laverda