Patente a crediti: il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato sulla GU n. 221 del 20 settembre 2024 il DM 18 settembre 2024 n. 132 recante il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La Patente a crediti per la sicurezza entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, seppure sul tema si siano rincorse diverse proposte di proroga della decorrenza dell’obbligo. Ovviamente la finalità dello strumento è quella di migliorare la sicurezza nei cantieri cercando di diminuire gli infortuni sul lavoro, problema che merita una repentina, ma concreta, soluzione.
La richiesta della patente
La richiesta della patente a crediti deve essere effettuata attraverso la piattaforma digitale gestita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro; tale piattaforma non è ancora pubblica e non vi sono indicazioni sul suo utilizzo. Il Ministero del Lavoro attraverso fonti giornalistiche ha comunicato che a breve dovrebbe essere pubblicata la Circolare applicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sono tenuti a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Su tali ultime esclusioni si spera che l’INL delimiti in maniera precisa la portata della norma.
Al fine del rilascio della patente l’azienda deve possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del DURC;
- possesso del DVR;
- DURF (regolarità fiscale), ove previsto;
- avvenuta designazione del RSPP.
Il possesso di tali requisiti verrà autocertificato per quanto riguarda le lett. a), c) ed e), mentre per le lettere b), d) e f) verrà attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Successivamente alla presentazione della domanda vengono informati il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale entro 5 giorni dal deposito.
Contenuti della patente
Le patenti a crediti, secondo quanto previsto dal Decreto, conterranno:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, c. 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Gestione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
L’incremento dei punti può avvenire in base all’anzianità dell’azienda al momento della richiesta della patente (fino a 10 crediti), oppure per la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio è previsto un incremento biennale di un credito sino a un massimo di 20 crediti.
Ulteriori 40 crediti possono essere riconosciuti in base a misure di prevenzione, certificazione, asseverazione e formazione previsti nella tabella allegata al DM.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’incremento dei punti viene sospeso vino alla definizione del provvedimento.
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate ai provvedimenti definitivi nei casi e nelle misure indicati nel Decreto. È stato specificato che se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni.
Operatività della patente
Come ricordato l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2024; sul punto sono ancora necessari chiarimenti in merito al campo d’applicazione della misura, ed è inoltre ancora in corso la predisposizione della piattaforma digitale.
Seppure sia prevista per questa settimana la fornitura di chiarimenti applicativi attraverso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro le tempistiche applicative dell’adempimento risultano assai strette.
La linea Ministeriale appare confermata nella volontà di non posticipare l’obbligo, anche se diverse organizzazioni hanno richiesto lo slittamento dello stesso.
Da sottolineare che l’art. 1 del DM in discussione al c. 7 prevede che nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’art. 27, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’INL. Tale richiamo, in caso di mancanza della piattaforma in tempo utile, potrebbe essere preso in considerazione per la presenza in cantiere senza la necessaria patente, sebbene tale possibile deroga documentale non escluda la necessità di avere comunque i requisiti per il rilascio della patente. In altre parole, seppure non certificate dalla patente, le aziende con le caratteristiche richieste potranno operare dal 1° ottobre 2024 qualora la decorrenza non venga modificata e la piattaforma non sia ancora operativa.
– Dott. Luca Furfaro Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.