Parità e trasparenza retributiva, tutte le novità in arrivo
Dovrebbe approdare nel prossimo Consiglio dei Ministri la bozza di decreto attuativo della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, riguardante la trasparenza e la parità di retribuzione, che gli stati membri dovranno recepire entro il 7 giugno 2026.
Si tratta, di una serie di disposizioni che mirano a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, il cui perimetro di applicazione si estende dai datori di lavoro (sia del settore pubblico che privato) ai lavoratori e lavoratrici, sino ai candidati a un impiego.
Parità di retribuzione
La Direttiva prevede che i datori di lavoro dovranno adottare sistemi retributivi tali da assicurare che per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore sia garantita la parità di retribuzione. A tal proposito, si dovranno adottare le misure necessarie per assicurare la disponibilità di strumenti o metodologie di analisi e per far sì che a tali strumenti o metodologie si possa accedere facilmente allo scopo di sostenere e guidare la valutazione e il confronto del valore del lavoro secondo determinati requisiti.
Trasparenza retributiva
Per quanto riguarda la trasparenza retributiva, la Direttiva introduce il diritto, per i candidati a un impiego, di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni relative alla retribuzione iniziale escludendo, invece, la possibilità per i datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Criteri che dovranno essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.
Diritto di informazione
Per i lavoratori è previsto il diritto di richiedere e ricevere per iscritto (entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta) informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi (ripartiti per sesso) delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Qualora tali informazioni siano imprecise o incomplete, potranno richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli.
Report sulle retribuzioni
Ai datori di lavoro, inoltre, è fatto obbligo di fornire una serie di informazioni riguardanti il divario retributivo di genere in modo da mettere in luce se un genere guadagna più dell’altro, se l’accesso alla parte variabile della retribuzione (bonus, premi, incentivi o altre voci) è equo, se la percentuale di accesso a bonus o premi tra uomini e donne è distribuita in modo inclusivo, etc.
Queste informazioni dovranno essere fornite entro il 7 giugno 2027 dai datori che hanno almeno 150 dipendenti ed entro il 7 giugno 2031 per dai datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori.
Per le imprese con meno di 100 lavoratori, invece, la Direttiva non impone alcun obbligo agli stati membri, lasciando loro la facoltà di decidere se le informazioni relative al Gender Pay Gap debbano essere fornite obbligatoriamente. Da verificare, dunque, se il decreto attuativo provvede a inserire l’obbligo anche per le imprese sotto ai 100 dipendenti.
Valutazione congiunta
I datori di lavoro soggetti all’obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni, inoltre, dovranno effettuare una valutazione congiunta insieme alle parti sindacali per individuare, correggere e prevenire differenze retributive tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che non sono motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.
Mezzi di tutela
In favore dei lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione è previsto il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena riparazione del danno subito.
