Obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019

Obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, anche avvalendosi di intermediari, sia nei rapporti tra privati (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C).

La fatturazione elettronica risulta comunque anticipato al 1° luglio 2018 per le operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici. Da tale ultimo termine la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione dei soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o professione. La deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva delle spese per carburante sono subordinate all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con contestuale abolizione della scheda carburante.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi da certificare con fattura elettronica sono tutte quelle poste in essere tra soggetti residenti, stabiliti o identificati a fini Iva nel territorio nazionale. Restano invece escluse le operazioni transfrontaliere e cioè tutte le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio.

La gestione dell’intero ciclo attivo e passivo dei contribuenti avverrà obbligatoriamente attraverso l’utilizzo di documenti elettronici i quali, ai fini della loro opponibilità ai terzi, dovranno essere conservati a norma con le cautele e le regole richieste dalle disposizioni in materia.

La fattura elettronica sarà emessa, analogamente a quanto accade per le fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni, utilizzando il formato strutturato Xml ed il Sistema di interscambio (Sdi) per la sua veicolazione.

Nei confronti dei consumatori finali, al momento dell’acquisto, l’esercente dovrà mettere a disposizione dell’acquirente consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura.

Con la stessa decorrenza verrà meno l’adempimento dello spesometro (articolo 21 del Dl 78 del 2010), mentre continueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis sempre del Dl 78/2010).