Obbligatoria la targa nelle fatture elettroniche

Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che la stessa sarà obbligatoria dall’1.7.2018 per:

– gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;

– le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E la fattura deve contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72. Resta pertanto esclusa l’indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori). Il numero di targa tuttavia può essere indicato al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo. A tal fine va utilizzato il campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica.

LA NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

Recentemente l’Agenzia delle Dogane con la Nota 7.6.2018, n. 64837/RU è intervenuta fornendo un importante chiarimento in merito all’obbligo di indicare nella fattura la targa del veicolo al fine di poter beneficiare dell’agevolazione “caro petrolio” è necessario rispettare:

– le condizioni di consumo di cui all’art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95;

– le disposizioni di cui al DPR n. 277/2000, che impongono, tra l’altro, l’invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento nella quale indicare (nel quadro A-1) la targa degli automezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di trasporto.

Come evidenziato nella citata Nota n. 64837/RU, considerato che:

“l’informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale … e di riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva” resta ferma “l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell’impiego agevolato in esame”.

Quanto sopra, secondo l’Agenzia delle Dogane, integra “pienamente quelle particolari finalità richiamate dal paragrafo 1.1 della circolare n. 8/E del 30.4.2018 dell’Agenzia delle Entrate al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l’elemento identificativo del mezzo di trasporto”.

Ne consegue che i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con l’indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

Si rammenta che il predetto beneficio è riconosciuto agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, relativamente alla spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. In particolare:

– il beneficio è determinato in base agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento;

– il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6740” oppure chiesto a rimborso;

– il credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI