Nuovo regime delle ritenute fiscali nei contratti di appalto/subappalto
purché caratterizzati da:
1. prevalente utilizzo di manodopera;
2. presso le sedi di attività del committente;
3. con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o allo stesso riconducibili.
Di più, affinché scattino le disposizioni che andremo a commentare, occorre che l’importo complessivo annuo delle opere e dei servizi affidati sia superiore ad Euro 200.000,00.
Adempimento
Al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, l’impresa appaltatrice/affidataria o le imprese subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 (Ritenute lavoro dipendente ed assimilati), art. 50 c. 4 D.Lgs. 446/1997 (Addizionali regionali irpef), art. 1 c.5 D.Lgs. 360/1998 (Addizionali comunali irpef) con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Al fine di consentire l’esatto “accoppiamento” dei versamenti esposti nei modelli F24 con i dati del committente la R.M. 109/2019 dello scorso 24 dicembre ha fornito le seguenti indicazioni: “nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Risconto/verifica del committente
Al committente viene attribuito il nuovo ruolo di “verificatore delegato”. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, questi dovrà ricevere dalle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate nel mese precedente, unitamente ad una distinta nominativa di tutti i lavoratori che hanno prestato l’attività in seno ai singoli contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati riconducibili al committente medesimo. L’elenco nominativo, relativamente ad ogni contratto/committente, dovrà contenere il dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore, l’ammontare della retribuzione corrisposta ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite per ciascun lavoratore e di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Si noti che in presenza di un rapporto di subappalto, l’impresa subappaltatrice dovrà trasmettere la documentazione sopra descritta tanto al committente quanto all’appaltatrice. A fronte di “cotanta documentazione”, il committente (e l’appaltatrice per i subappalti) dovrà verificare la quadratura dei versamenti eseguiti con i prospetti analitici dei dipendenti in forza alla propria appaltatrice/affidataria e alle relative subappaltatrici! In questo ambito si pone anche un problema di verifica della correttezza dei calcoli trasmessi al committente dall’impresa appaltatrice-affidataria/subappaltatrici: su questo punto, come su altri, mancano pronunciamenti circa la pervasività dei controlli che il committente dovrà porre in essere. Basterà una mera riconciliazione fra versamenti e distinte analitiche ricevute, attività già laboriosa di suo, oppure occorrerà porre in essere un “ricalcolo” per verificare la correttezza dei dati? Se quest’ultimo fosse l’intendimento della norma, si può ben immaginare la paralisi amministrativa che si verrà a creare in capo alle aziende committenti! Inadempimento e conseguenze – La natura degli inadempimenti che si possono riscontrare può essere duplice: in capo a chi è tenuto ad effettuare i versamenti e le comunicazioni (appaltatrice-affidataria/subappaltatrici) oppure in capo a chi è tenuto a vigilare (committente).
Inadempimento dell’appaltatrice-affidataria/subappaltatrici
In questo caso possiamo essere in presenza di un inadempimento sul versante comunicativo, sul versante del versamento o di entrambi: in tutte queste ipotesi, qualora il 5° giorno lavorativo dalla data di scadenza del versamento fossero maturati dei corrispettivi a favore delle imprese inadempienti (in senso lato, quindi), il committente dovrà congelare i pagamenti sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio (concetto diverso dal corrispettivo maturato) o, in ogni caso, sino alla concorrenza dei versamenti non effettuati dall’appaltatrice-affidataria o dalle subappaltatrici. Stranamente la norma, dal punto di vista strettamente letterale, non contempla l’ipotesi in cui la maturazione del corrispettivo avvenga in epoca successiva rispetto al 5° giorno lavorativo dalla data di scadenza del versamento. È logico attendersi, ma la norma non lo dice, che anche in questo caso il committente debba astenersi dall’effettuare il pagamento nelle misure sopra descritte. Se così non fosse, la norma sarebbe di ben misera utilità pratica. A completamento della previsione di cui sopra, il committente è obbligato, entro i 90 giorni successivi, a segnalare l’infrazione rilevata (e, si immagina, le somme trattenute) alla propria Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La parte finale del comma 3 del nuovo art. 17-bis offre al committente la (giusta) copertura normativa contro gli eventuali atti esecutivi dell’appaltatrice-affidataria/subappaltatrici relativi ai mancati pagamenti delle quote di corrispettivo che il committente ha dovuto trattenere ex lege. Inadempimento del committente – L’errore più grave che il committente può commettere è di “non vigilare”, ovvero 1. non verificare che a tempo debito gli venga trasmessa la documentazione relativa ai versamenti e le distinte nominative e che vi sia coincidenza fra il dovuto ed il versato, 2. procedere al pagamento del corrispettivo pur in assenza di una regolarità documentale e di versamento da parte dei soggetti obbligati (appaltatrice-affidataria/subappaltatrici), 3. non effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle irregolarità sopra descritte. Le conseguenze per il committente sono tutt’altro che lievi: il comma 4 del nuovo art. 17-bis è lapidario in tal senso: il committente sarà tenuto al pagamento delle sanzioni connesse alle altrui violazioni, senza possibilità di compensazione!
Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).