Nuovo DPCM

Dopo la consueta ridda di anticipazioni, finalmente nella giornata di ieri – 13 ottobre – è stato reso noto, mediante pubblicazione sul sito del Consiglio dei Ministri il testo definitivo del nuovo DPCM, le cui disposizioni si applicano da oggi, 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020. Tali disposizioni resteranno in vigore fino al 13 novembre 2020.

In estrema sintesi si assiste ad una stretta che tristemente ricorda i primi provvedimenti adottati al momento della prima crescita dei contagi, crescita che si sta nuovamente verificando. Vi sono tuttavia alcuni importanti distinguo ma, sfortunatamente, anche questa volta non mancano i dubbi interpretativi.

Dal punto di vista della “vita quotidiana” si segnala l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina (anche di comunità), che deve essere indossata nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Inoltre, per espressa previsione del decreto, “salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”, ovvero non cambiano le regole in ufficio come nelle fabbriche.

Restano ovviamente ferme le regole di distanziamento (almeno un metro) e la necessità di curare l’igiene delle mani, mentre tra le novità legate alla vita quotidiana si segnala la possibilità di praticare sport all’aperto, ed in questo caso la mascherina può non essere indossata, ma la distanza da mantenere in questo caso è di almeno due metri contro il metro standard. Si ferma lo sport di contatto (con un’elencazione precisa degli sport interessati che viene demandata a successivo provvedimento del Ministro dello Sport), ma diversamente da quanto accaduto a marzo le restrizioni interessano solo lo sport amatoriale, mentre società sportive ed ASD potranno continuare la loro attività.

Accentrando l’attenzione sulle attività imprenditoriali, restano in vigore le regole pregresse per quanto riguarda le attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande, che, ancora una volta, vengono a trovarsi in prima fila nel campo delle restrizioni.

Con il DPCM dell’11 marzo 2020 le attività obbligate alla chiusura erano state il commercio di vicinato, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti e bevande, mentre il decreto di ottobre prevede disposizioni ben diverse, più restrittive di quelle in vigore fino a ieri, ma decisamente più ampie rispetto a quanto era stato previsto a marzo.

Nel dettaglio: il commercio al dettaglio, di fatto, per il momento mantiene l’impostazione cui siamo ormai abituati, proseguendo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e sempre nel rispetto dei protocolli regionali (allegato 10 al decreto) e con le raccomandazioni riportate all’allegato 11;

per quanto riguarda i servizi alla persona, i centri benessere ed i centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), per il momento nulla cambia, ma non è da escludersi l’introduzione di future restrizioni. Infatti, tali attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. In sostanza, restano valide le indicazioni a suo tempo fornite dalla conferenza delle Regioni, ovvero le stesse già in vigore in precedenza, e tuttavia se la Regione o la Provincia autonoma rilevasse un livello di contagi sopra la soglia di guardia, potrebbe in futuro essere imposto lo stop;

per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo valgono le medesime indicazioni previste per i servizi alla persona, così come valgono per gli stabilimenti balneari: l’attività prosegue, ma saranno le Regioni a verificare se l’esercizio di tale attività sia compatibile con l’evoluzione dell’epidemia.

Se per le attività sovra elencate, almeno per il momento, di fatto nulla cambia, così come non cambia per quelle industriali, commerciali e ricettive, ben diversa è la sorte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sono di fatto le più colpite da questo nuovo decreto.

A tali attività, infatti, vengono imposte restrizioni sia in ordine all’orario di apertura, che per quanto riguarda la modalità di esercizio dell’attività.

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, birrerie e similari dovranno rispettare il seguente orario:

se vi è consumo al tavolo, il locale potrà restare aperto fino alle ore 24.00

se, invece, non vi è consumo al tavolo, l’esercizio dovrà chiudere alle ore 21.00.

Resta sempre consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Per quanto riguarda l’asporto, l’attività resta consentita, ma con limitazioni “anti movida”. Vige infatti il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Anche per le attività di somministrazione vale il permesso ad operare condizionato da Regioni e Provincie autonome, che devono preventivamente accertare la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica. Detto in altri termini, se la situazione peggiorasse ulteriormente anche queste attività potrebbero essere costrette a chiudere, ma restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, sempre con il rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro.

Per quanto riguarda mense e catering continuativo, invece, nulla cambia, fermo restando il rispetto dei protocolli già in vigore.

Tornando alle attività di somministrazione, vi è poi l’effetto indiretto (e tutt’altro che chiaro) delle disposizioni introdotte con riferimento alle feste.

La lettera n) dell’articolo 1 del novello decreto, infatti, dapprima conferma la sospensione già in essere delle attività che si svolgono luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e poi introduce un nuovo divieto: “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”.

Letteralmente, quindi, per un pranzo di nozze un ristoratore dovrebbe accettare una tavolata di al massimo 30 persone, mentre se la medesima tavolata fosse pensata per festeggiare un compleanno, allora sarebbe vietata. Se già questo suona quanto meno anomalo, diventa paradossale se si pensa che nessuna regola vieta una tavolata anche più numerosa nel caso di un pranzo di lavoro (a meno che non venga inteso come festa), oppure di trasferta di una squadra sportiva. Ancora più strano è pensare che si possano accogliere in casa al massimo sei persone non conviventi (ma è una raccomandazione, non un divieto), mentre se si mangia fuori il numero di persone con le quali ci si può sedere a tavola aumenta di molto. Insomma, c’è qualcosa in questa norma che proprio non fila, ma è certo che renderà la vita ancora più difficile alla ristorazione, tanto più che non si tiene in minima considerazione la dimensione del locale e il rispetto o meno delle regole di distanziamento.

 Fonte: Fiscal Focus autore Sandra Pennacini