Nuovo Decreto Fiscale: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il presente decreto contiene una serie di misure importanti, sia fiscali e finanziarie, sia a tutela del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto anche degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo scopo delle nuove misure previste per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è quello di consentire di intervenire in maniera più efficace sulle imprese che non rispetteranno le norme di prevenzione o che impiegano lavoratori in nero.

La norma interviene attraverso la modifica del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), in modo specifico dell’articolo 14.

Più poteri all’INL

Il nuovo Decreto assegna maggiori incarichi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevedendo la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in capo all’istituto.

Rimane confermato il potere alle Asl: d’ora in poi Ispettorato e Aziende Sanitarie Locali dovranno agire fianco a fianco, promuovendo e coordinando le attività di vigilanza.

Per questo motivo è previsto un aumento dell’organico dell’INL, con l’assunzione di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
È inoltre previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Con la sola limitazione alla prevenzione incendi, la competenza è esclusivamente del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

La sospensione dell’attività lavorativa

Quindi, il potere di sospensione dell’attività è attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali.

OSSERVA – Il testo del decreto specifica che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa qualora almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, in nero, ossia “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” (fino ad ora il riferimento era al 20%).

Il provvedimento non può essere adottato qualora il lavoratore trovato irregolare risulti essere l’unico occupato in azienda.

La sospensione dell’attività scatta altresì in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche senza la necessità di una “reiterazione” degli illeciti.

In attesa dell’apposito decreto ministeriale che individuerà la specifica delle violazioni oggetto di sospensione, si farà riferimento a quelle indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs 81/2008:

–  mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

–  mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

–  mancata formazione ed addestramento;

–  mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

–  mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

–  omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

–  mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

–  mancata applicazione delle armature di sostegno, tranne le prescrizioni che si possono desumere dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

–  i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali necessarie per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi;

–  la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati;

– la mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in riferimento alla parte dell’attività interessata dalle violazioni o in alternativa, dell’attività svolta dai lavoratori coinvolti nelle violazioni che seguono:

mancata formazione ed addestramento;
mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Inoltre, oltre al provvedimento di sospensione, l’ispettorato del lavoro può imporre “specifiche misure atte a fare cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

L’INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

NOTA BENE – La norma prevede un differimento della sospensione dell’attività lavorativa a partire dalle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, salvo che non vengano riscontrate situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o dei terzi o per l’incolumità pubblica.

La revoca della sospensione

La revoca della sospensione può essere eseguita dagli organi di vigilanza qualora sussistano le seguenti condizioni:

regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione, Circolare Min. Lavoro n. 26/2915);
rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Inoltre, per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva:

nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari o pari a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate. Sono previste tre soglie: € 3.000, € 2.500 oppure € 300 per ciascun lavoratore interessato.

 

  FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. € 2.500,00
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. € 2.500,00
3 Mancata formazione ed addestramento. € 300

per ciascun lavoratore interessato

4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile. € 3.000,00
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). € 2.500,00
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto € 300

per ciascun lavoratore interessato

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto. € 3.000,00
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. € 3.000,00
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. € 3.000,00
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. € 3.000,00
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). € 3.000,00
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. € 3.000,00

L’importo delle somme aggiuntive è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Il decreto conferma inoltre l’opportunità di ottenere la revoca anche avvalendosi di una rateazione così stabilita:

versamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta;
versamento dell’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.

Il ricorso amministrativo

Il decreto fiscale prevede la possibilità di proporre ricorso amministrativo unicamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, escludendo qualsiasi contenzioso amministrativo in riferimento alla sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.

In riferimento a tali provvedimenti è pertanto ammesso ricorso, entro 30 gironi, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso (entrambi i termini sono stati raddoppiati rispetto alla normativa precedente).

Decorso inutilmente il termine per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Il regime sanzionatorio

Il soggetto, a cui è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività, che non rispetta tale obbligo è punito:

con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro- nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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