Misure urgenti di sostegno al lavoro

Tra le più importanti misure di sostegno al lavoro (titolo III), il decreto in oggetto prevede:

1      – Viene incrementato di ulteriori cinque settimane l’accesso alla CIGO o all’assegno ordinario con causale Covid-19, da fruire, dopo l’esaurimento delle prime nove settimane di cui al D.L. n. 18/2020. E’ poi previsto per la medesima causale un incremento di ulteriori 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Quest’ultima integrazione o assegno possono essere fruiti anche prima del 1° settembre nei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, ma dopo l’esaurimento dei precedenti periodi di CIGO e assegno. Per la concessione della CIGO, vengono accelerate e semplificate le relative procedure (art. 68).

2      – analoga disciplina, per quanto riguarda la durata, è dettata per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria e che intendono fruire, in sostituzione, del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 (art. 69).

3      – anche per la cassa integrazione in deroga Covid-19 viene incrementato il periodo di possibile fruizione (art. 70). Per accelerare l’erogazione, l’INPS, a cui vengono trasmesse le domande relative alla seconda e terza tranche di CIGO e di CIG in deroga Covid-19, anticipa, entro quindici giorni dalla ricezione, un anticipo del 40% dell’integrazione dovuta. Il saldo avverrà con l’invio da parte dei datori di lavoro della documentazione relativa alle ore di sospensione effettuate (art. 71).

4      – il congedo previsto, alternativamente, ai genitori (anche affidatari) dipendenti del settore privato con figli minori di anni 12 dal D.L. n. 18/2020, viene incrementato fino a 30 giorni, fruibile, anche frazionatamente, tra il 5 marzo e il 31 agosto 2020. In alternativa viene confermata l’erogazione di uno o più bonus, per un importo complessivo che viene elevato a € 1.200 (€ 2.000 per il personale medico, sanitario, tecnico sanitario e socio-sanitario dipendente del settore sanitario). In alternativa al bonus baby sitter erogato tramite libretto familiare, il bonus può essere erogato direttamente all’interessato, previa dimostrazione dell’iscrizione del minore a uno dei servizi socio- educativi dell’infanzia indicati nel decreto (art. 72).

5      – anche i permessi retribuiti per assistere familiari disabili vengono incrementati di ulteriori 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73).

6      – la sospensione delle misure di condizionalità per la fruizione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza etc.) viene prorogata di ulteriori due mesi (art. 76).

7      – vengono prorogati fino a cinque mesi dal 17 marzo 2020 il divieto di avvio e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo-mobilità nonché il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle relative procedure. Per i licenziamenti di quest’ultimo tipo intervenuti tra il 23 febbraio e il 17 marzo viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di revocarli, facendo contestualmente ricorso alla CIGO Covid-19, senza ulteriori oneri (art. 80).

8      – misura completamente innovativa rispetto al D.L. N. 18 è l’istituzione del c.d. “reddito di emergenza”, erogato dall’INPS e destinato a sostenere temporaneamente il reddito di nuclei familiari in situazione di gravi difficoltà economiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e non fruenti di altri sussidi (reddito di cittadinanza etc.). IL reddito viene corrisposto in due quote, ciascuna in un importo che oscilla tra i 400 e gli 800 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare. Occorre essere residenti in Italia, avere un reddito familiare inferiore a 15.000 euro annui e un patrimonio mobiliare della famiglia inferiore a 10.000 euro, con incrementi di 5.000 euro per i componenti successivi al primo (art. 82).

9      – fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati (o l’INAIL per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente) assicurano ai dipendenti maggiormente esposti al rischio COVID-19 in ragione dell’età o di pregressa patologia una sorveglianza sanitaria eccezionale. L’inidoneità alla mansione accertata in tale contesto non giustifica il recesso del datore di lavoro (art. 83).

10  – ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. n. 18/2020 la medesima indennità di € 600 è erogata anche ad aprile. Inoltre:

  • ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione che abbiano subìto nel secondo bimestre 2020 una riduzione del 33% del reddito rispetto al corrispondente periodo del 2019 è riconosciuta per il mese di maggio un’indennità di € 1.000,00.
  • Identica indennità è riconosciuta ai co.co.co. iscritti alla gestione separata e non pensionati che abbiano cessato il loro rapporto alla data del decreto.
  • un’indennità di 600 euro per il mese di aprile è corrisposta inoltre ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, ai lavoratori stagionali del settore turismo nonché ai lavoratori in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano perduto il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per questi ultimi e per i dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2000 viene stabilita un’indennità di euro 1000 per il mese di maggio.
  • un’indennità di 500 euro per il mese di aprile viene stabilita anche per i lavoratori agricoli beneficiari nel mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del D.L. n. 18.
  • Infine, un’indennità di vaio importo per i mesi di aprile e maggio viene prevista per alcune tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi che, in dipendenza dell’emergenza Covid-19, abbiano cessato, sospeso o ridotto il loro rapporto di lavoro (art. 84).

 

11  – prevista per colf e badanti non conviventi, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro per la durata complessiva superiore a dieci ore settimanali, l’erogazione di un’indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio (art

12  – un “fondo nuove competenze” finanzia percorsi formativi di dipendenti che utilizzano all’uopo una parte dell’orario di lavoro, rimodulato per mutate esigenze organizzative o produttive dai datori di lavoro, in applicazione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda(art. 88).

13  – stabilito il diritto al lavoro agile durante il periodo di emergenza Covid – 19 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore degli anni 14; anche in assenza di accordi individuali, ma a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Viene generalizzato del ricorso al lavoro agile anche nel settore privato (art. 90).

14  – prevista la possibilità, fino al 30 agosto 2020, di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020, in deroga all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1 del medesimo decreto (art. 93).

15  –durante l’emergenza, i percettori di ammortizzatori sociali, di NASPI e DIS-COL nonché di reddito di cittadinanza, possono, senza perdere tali benefici fino al limite di 2.000 euro, stipulare contratti di lavoro a termine non superiore a 30 giorni nel settore agricolo (art. 94).

16  – duplice possibilità di sanatoria del lavoro nero e degli immigrati clandestini:

a)         nel lavoro domestico, nei settori di agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura oppure per assistere una persona affetta da patologia che ne limita l’autosufficienza, i datori di lavoro possono essere autorizzati, su istanza proposta nel periodo dal 1° giugno al 15 luglio 2020, a concludere un contratto di lavoro subordinato regolare con un lavoratore straniero presente in Italia già prima dell’8 marzo 2020 oppure a dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, da regolarizzare.

b)        I cittadini stranieri già presenti in Italia in data 8 marzo e successivamente, con permesso di lavoro scaduto al 31 ottobre 2019, che hanno svolto lavoro nei settori sopraindicati antecedentemente a tale ultima data, possono chiedere nel medesimo periodo e ottenere un permesso di lavoro temporaneo, valido solo in Italia, della durata di sei mesi dall’istanza. Se durante tale periodo il soggetto presenta un contratto di lavoro regolare in uno dei settori suddetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In ambedue i casi, se il contratto di lavoro si estingue, il lavoratore può essere iscritto alle liste di collocamento per un anno. In ambedue i casi il datore di lavoro deve versare un importo forfettario di moderato importo, più altro contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinare con decreto del Ministero del lavoro. Dalla data del presente decreto e fino alla conclusione dei procedimenti di autorizzazione in parola sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (salvo i reati più gravi) e nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, procedimenti che poi si estinguono al completamento positivo delle procedure (art. 103).

( Fonte: Newletter Wikilabour)