L’elenco delle attività per le quali non è richiesta l’esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

Si ricorda che l’art. 3 del DL 7 gennaio 2022 n. 1, modificando l’art. 9-bis del DL 22 aprile 2021 n. 52, ha esteso l’obbligo di possesso del green pass anche per l’accesso ai luoghi che forniscono servizi alla persona, ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali. Sono escluse dall’obbligo di green pass le attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate da un apposito DPCM.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pertanto firmato il 21 gennaio DPCM che ha individuato le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, a decorrere dal 1° febbraio, non sarà richiesto il green pass.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DPCM sarà possibile accedere, senza obbligo di presentazione del green pass, a tutte le attività e servizi che fanno fronte a esigenze alimentari e di prima necessità, di salute, di sicurezza e di giustizia.

Nello specifico, il DPCM stabilisce che sono escluse dall’obbligo di richiesta di green pass all’ingresso:
– le attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, escludendo in ogni caso il consumo sul posto; oltre ai negozi di prodotti alimentari e bevande, alle farmacie e parafarmacie e alle attività di commercio di articoli igienico-sanitari, medicali e ortopedici, rientrano tra le attività di prima necessità elencate nell’allegato al DPCM il commercio al dettaglio di animali domestici e di alimenti per animali domestici, di carburante per autotrazione, di materiale per ottica e di combustione per uso domestico e per riscaldamento;

– le strutture sanitarie, socio-sanitarie e veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando per questi ultimi l’obbligo di rimanere nelle sale d’attesa;

– gli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

– gli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Si sottolinea che il rispetto delle misure descritte deve essere assicurato dai titolari e responsabili delle attività commerciali e delle strutture elencate, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Con riferimento alle sanzioni, l’art. 13 del DL 52/2021 prevede che le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del medesimo decreto sono sanzionate, ai sensi dell’art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.