Le novità in materia di lotteria dei corrispettivi

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, ha rivoluzionato l’impostazione sin qui conosciuta con l’introduzione del “codice lotteria” in luogo del codice fiscale, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy. Sempre ai fini del rispetto della riservatezza dei dati personali è stato introdotto uno “stop” provvisorio a carico dei soggetti che inviano i dati al Sistema TS.

 

PREMESSA

Con il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019, sono state introdotte disposizioni specifiche in merito alla tassazione dei premi della “lotteria degli scontrini”, nonché fornite utili indicazioni a favore dei soggetti che sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2020 alla gestione dei corrispettivi elettronici e che, per tutto il primo semestre 2020, possono giovarsi della facoltà concessa dal D.L. 34/2019 di continuare a certificare i corrispettivi secondo le pregresse modalità, salvo provvedere alla trasmissione telematica dei dati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Alle recenti novità di carattere normativo si aggiungono quelle operative.

 

NOVITA’

E’ stato pubblicato in data 31 ottobre 2019 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 739122.

Tale provvedimento ha definito le modalità di trasmissione telematica dei dati dei documenti commerciali partecipanti alla lotteria, le modalità tecniche di esecuzione della trasmissione stessa e, soprattutto, ha introdotto – nel rispetto delle indicazioni nel frattempo sopraggiunte da parte del Garante della Privacy – l’obbligo di adeguare tutti i Registratori Telematici entro il 31 dicembre 2019 in considerazione del fatto che a dover essere riportato sul documento commerciale, ai fini della partecipazione alla lotteria, non sarà il codice fiscale, bensì un apposito e personale “codice lotteria” che ciascun contribuente potrà generare tramite il portale della lotteria.

 

LA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI, QUADRO GENERALE

La lotteria dei corrispettivi è stata normativamente prevista con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Manovra 2017), ma è rimasta inattuata, salvo poi essere ripresa dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019), che ne ha previsto l’introduzione effettiva a partire dal 1° gennaio 2020.

Il concetto di fondo è semplice: stimolare il consumatore a richiedere il rilascio del documento commerciale, rendendolo – opportunamente integrato come vedremo nel seguito – il titolo per partecipare ad una lotteria nazionale.

Tra tutti i documenti commerciali partecipanti, infatti, saranno estratti a sorte dei premi in denaro. Ad ulteriore stimolo per l’utilizzo della moneta elettronica, inoltre, i documenti commerciali onorati con tale modalità avranno maggiori probabilità di vincita. L’articolo 19 del D.L. 124/2019 dispone, infatti, l’effettuazione di estrazioni aggiuntive, riservate ai documenti commerciali pagati con POS, carta di credito, ecc..

La partecipazione alla lotteria dei corrispettivi non è obbligatoria.

E’ infatti il consumatore che, all’atto dell’emissione del documento commerciale da parte dell’esercente, deve farsi parte attiva dichiarando di voler partecipare alla lotteria stessa.

Tale dichiarazione consiste – a differenza di quanto risultava in un primo momento – non nella comunicazione del proprio codice fiscale, posto che il Garante della Privacy si è opposto a tale impostazione, bensì nella comunicazione del proprio “codice lotteria”.

Se per quanto riguarda il consumatore si tratta, come si è detto, di una facoltà, dal punto di vista dell’esercente, invece, si tratta di un obbligo. Infatti, sono previste specifiche sanzioni nel caso in cui l’esercente rifiuti di inserire il codice lotteria (nella previsione originaria il codice fiscale) del proprio cliente nel documento commerciale, laddove il cliente faccia richiesta in tal senso.

A carico dell’esercente, inoltre, è posto l’ulteriore onere di trasmettere i dati dei documenti commerciali partecipanti alla lotteria.

La trasmissione deve avvenire nel rispetto di uno specifico tracciato XML, la cui funzione è quella di trasmettere le informazioni utili alla creazione della banca dati nell’ambito della quale avverranno le estrazioni.

 

IL REGIME SANZIONATORIO A CARICO DELL’ESERCENTE “NON COLLABORATIVO”

Con il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019, è stato introdotto un aspetto fino a quel momento mancante nel panorama normativo, ovvero una specifica sanzione legata alla mancata “collaborazione” da parte dell’esercente alla buona riuscita della lotteria dei corrispettivi, che potrebbe essere effettuata rifiutando di inserire nel documento commerciale, o di trasmettere, le informazioni necessarie all’estrazione dei premi. Come si è detto, è il cliente che deve comunicare la propria intenzione di partecipare, facendo introdurre il proprio codice lotteria nel documento commerciale.

La previsione sanzionatoria del D.L. 124/2019, invero, fa riferimento al codice fiscale, ma ciò deriva esclusivamente dal fatto che le indicazioni in merito alla necessaria sostituzione del codice fiscale con il codice lotteria sono pervenute dopo la pubblicazione del D.L. 124/2019, ed è pertanto altamente credibile che in sede di conversione il testo del Decreto Legge venga allineato.

 Il D.L. 124/2019 prevede che laddove intervenga il rifiuto di inserire il codice fiscale del contribuente (ora codice lotteria), così come nel caso in cui i dati relativi al documento commerciale partecipante non vengano trasmessi, si applica una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

A tale sanzione, inoltre, non si applica l’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 (beneficio del cumulo in caso di ripetute violazioni).

 

INSERIMENTO DEL CODICE LOTTERIA E TRASMISSIONE DATI

Per non incorrere nelle sanzioni sovra richiamate, l’esercente dovrà porsi nelle condizioni “tecniche” di poter far partecipare i propri clienti che lo desiderassero alla lotteria dei corrispettivi.

 

Ciò, ai sensi di quando disposto con il Provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019, comporta innanzitutto l’obbligo di adeguare i Registratori Telematici entro il 31 dicembre 2019 in modo tale da predisporli per:

  • l’inserimento del codice lotteria;
  • la trasmissione dei dati necessari ai fini della lotteria.

 Tutti i registratori telematici, anche quelli già installati ed in uso a seguito di obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici, anticipato al 1° luglio 2019, dovranno essere aggiornati.

Quanto sopra poiché il Provvedimento ha disposto che per esigenze di privacy a dover essere indicato non è il codice fiscale del cliente, bensì un codice identificativo univoco, che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”, e la cui funzione è quella identificare il contribuente stesso esclusivamente ai fini della lotteria stessa.

L’acquisizione dei codici lotteria (il cui formato non è ancora noto) potrà avvenire, da parte degli esercenti, anche tramite lettore ottico.

Il medesimo Provvedimento ha anche stabilito il tracciato telematico XML che dovrà essere prodotto dal Registratore Telematico al fine di trasmettere i dati utili alla creazione della banca dati della lotteria.

Con riferimento ai soli documenti commerciali partecipanti (quindi, solo quelli nei quali è indicato un codice lotteria) dovranno essere trasmessi:

a)       denominazione del cedente/prestatore;

b)       identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

c)       identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

d)       data e ora del documento;

e)       importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;

f)        codice lotteria del cliente.

La trasmissione dovrà avvenire durante l’arco di tutta la giornata, quando il Registratore Telematico è in stato “in servizio”, e comunque entro il termine di cui all’articolo 2, comma 6-ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 (a regime, 12 giorni dalla data dell’operazione).

Ogni file dovrà contenere al massimo 100 documenti commerciali ed avere una dimensione massima di 60kb.

Nel caso in cui un documento commerciale partecipante venga stornato a seguito di reso o annullo, anche tale documento commerciale di reso o annullamento dovrà essere trasmesso.

Da tenere opportunamente monitorati saranno anche gli esiti delle trasmissioni. Il Provvedimento prevede che in caso di scarto della fornitura i files contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria, mentre in caso di trasmissione con anomalie i documenti commerciali saranno acquisiti, tranne quelli che presentano le anomalie.

Resta da comprendere come ci si dovrà comportare nel caso di scarto: il Provvedimento in merito non prevede nulla (dal punto di vista dell’esercente) ma occorre considerare che il D.L. 124/2019 prevede sanzioni nel caso di mancata trasmissione, e visto che il caso di scarto ha, da sempre, quale conseguenza il fatto che la trasmissione si considera come non effettuata, è opportuno che il combinato disposto delle due disposizioni venga chiarito quanto prima, anche nei tempi messi a disposizione per un eventuale reinvio di una fornitura scartata.

 

 ESCLUSIONI TEMPORANEE: IL PERIODO TRANSITORIO

Il D.L. 124/2019 ha affrontato l’annosa questione dei contribuenti che, obbligati ai corrispettivi telematici a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al massimo al 30 giugno 2020, si avvarranno del periodo transitorio previsto dal D.L. 34/2019, relativo al primo semestre di vigenza dell’obbligo.

Per i primi sei mesi d’obbligo, infatti, la norma concede ai soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico di continuare a certificare i corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale (mantenendo in uso il registro dei corrispettivi), potendo poi trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, entro la fine del mese successivo a quello dell’operazione, tramite l’apposita procedura transitoria.

Tale modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale) non consente, ovviamente, né di acquisire il codice fiscale (ora codice lotteria) ai fini della lotteria, né di trasmettere i documenti commerciali partecipanti alla banca dati della lotteria.

Sul punto, l’articolo 20 del D.L. 124/2019 ha opportunamente introdotto una disposizione specifica: le sanzioni in materia di lotteria dei corrispettivi non si applicheranno ai soggetti che si avvarranno del regime transitorio, ai fini della certificazione dei corrispettivi, fintantoché sarà mantenuto tale regime transitorio.

Questa tipologia di esercenti, dunque, dovrà accettare il codice lotteria e trasmettere i dati ai fini della lotteria a partire dal 1° luglio 2020, oppure a far data dalla data precedente nella quale venga posto in uso il Registratore Telematico.

 

ESCLUSIONI TEMPORANEE: SPESE SANITARIE

Se il D.L. 124/2019 si è occupato dell’esclusione temporanea connessa al periodo transitorio di sei mesi dalla data di introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2 D.Lgs. 127/2015), il Provvedimento 739122 del 31 ottobre 2019 ha introdotto una nuova e diversa esclusione, questa volta connessa al rispetto di esigenze di privacy.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, il Garante Privacy ha ritenuto che l’indicazione del codice lotteria, e non del codice fiscale, non sia comunque sufficiente a garantire il contribuente dal punto di vista della riservatezza dei dati, nel caso in cui si tratti di dati sensibili come quelli sanitari.

Il codice lotteria è, infatti, univoco per ciascun cittadino. Ne consegue che nella banca dati della lotteria, il soggetto partecipante che ha effettuato spese di carattere sanitario sarebbe comunque identificabile, anche se il codice fiscale (che viene introdotto nel documento commerciale ai fini della detrazione IRPEF) non viene trasmesso nel file “XML lotteria”.

Per questa ragione il Provvedimento ha disposto, in osservanza a quanto indicato dal Garante per la Privacy, e fino al 30 giugno 2020, il divieto di trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria (articolo 1, commi da 540 a 544, della Legge n. 232 del 2016). Tale divieto è posto in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

Entro il 1° luglio 2020 verranno predisposti da parte dell’Agenzia delle Entrate “soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679”, ovvero modalità atte a consentire la partecipazione alla lotteria anche ai documenti commerciali emessi da parte di soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tutelando al contempo la privacy dei loro clienti.

 

TASSAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA E RICHIESTA DEL CODICE LOTTERIA

Per concludere il quadro delle novità sin qui emerse in materia di lotteria dei corrispettivi, si segnala che con il D.L. 124/2019 è stato altresì disposto che: “i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale“.

Con la totale esenzione da prelievo tributario di qualsiasi natura relativamente alle vincite scaturenti dalla lotteria dei corrispettivi si vuole incentivare al massimo la partecipazione dei cittadini alla lotteria stessa, partecipazione che tuttavia potrebbe subire consistenti rallentamenti alla luce del fatto che non basterà più comunicare il proprio codice fiscale, bensì si dovrà utilizzare il “codice lotteria” che ciascun contribuente dovrà preoccuparsi di richiedere (come previsto dal Provvedimento 739122/2019).

Le modalità di richiesta non sono ancora concretamente note. Si sa solo che il codice lotteria sarà personale e dovrà essere richiesto – dai soli soggetti maggiorenni, poiché solo ad essi è riservata la lotteria – sul “portale della lotteria”. Portale che ad oggi non è ancora disponibile, pertanto non è possibile attualmente valutare le eventuali difficoltà connesse a tale procedura, dalle quale potrebbero dipendere in gran parte le sorti della lotteria.

 

Riferimenti normativi

• D.L. 124 del 26 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019;

• Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019;

• D.Lgs. 127/2015 articolo 2;

• D.L. 34/2019.

Estratto da circolare rivista Fiscal Focus