Le ferie non godute dal dirigente industria

L’art. 7 comma 4 c.c.n.l. Dirigenti Industria, nella formulazione in vigore dal 01/01/2019, dispone: “Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto un’indennità paria alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi”.

Ci si chiede cosa accada nel caso del dirigente che non riesce a fruire delle ferie eccedenti, maturate proprio da dirigente, perché prima deve smaltire quelle maturate nel periodo in cui era quadro; ferie non godute in tale precedente periodo non per responsabilità del lavoratore.

  • La non piena applicabilità dell’art. 7 comma 4 c.c.n.l. Dirigenti Industria al caso di specie.

Anzitutto, è da ritenersi che non si applichi quella parte del citato articolo che prevede che si perdano le ferie eccedenti se non godute entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (purché il datore di lavoro abbia fatto l’avviso). Come visto, infatti, tale norma contrattuale regola il caso in cui le ferie eccedenti non sono state fruite “per scelta del dirigente”. Ma nell’esempio oggetto di studio il dirigente non ne fruisce poiché, prima, deve fruire di quelle maturate nel periodo in cui era quadro. Non è quindi una sua scelta.

Se, per ipotesi, si volesse invece applicare il principio del citato art. 7 comma 4 – facendo, il datore, l’avviso e cancellando le ferie eccedenti rimaste dopo il periodo descritto – il dirigente in tal caso potrebbe svolgere un’azione contro l’azienda sostenendo che egli non può subire le conseguenze dannose di un periodo pregresso (quello da quadro) in cui l’azienda non gli aveva fatto godere di tutte le ferie che andavano maturando, facendo così accumulare molte ferie ancora da godere. Al proposito, va tenuto presente che la giurisprudenza è concorde nel presumere che sia in capo al datore di lavoro la responsabilità sul mancato “smaltimento” delle ferie dei dipendenti. Sta al datore di lavoro, eventualmente, ribaltare tale presunzione.

Non solo. L’azione del dirigente contro l’azienda potrebbe avere ad oggetto anche la responsabilità di quest’ultima nella scelta dell’imputazione delle ferie godute. Egli potrebbe sostenere che “scalare i residui più vecchi” di ferie è una scelta dell’azienda non dovuta: si potrebbero scalare con priorità le ferie eccedenti maturate da dirigente. In effetti, nel nostro ordinamento non esiste un principio indiscusso sull’ordine di imputazione delle ferie godute.

Su detta imputazione esiste solo una comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13/06/2006, Prot. 25/1/0000496, nella quale, proprio osservando che si è “in assenza di un principio in materia”, si invoca un criterio di prudenza, secondo il quale devono imputarsi “prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento”; e questo per evitare le sanzioni amministrative all’azienda. Non si tratta però di un criterio che potrebbe prevalere, in un eventuale contenzioso tra azienda e lavoratore, sul già descritto diritto del dirigente a non essere danneggiato dal mancato “smaltimento” delle ferie nel passato.

Nel perdurare quindi di una situazione in cui sussistono ancora molte ferie maturate da quadro, è da ritenersi che le ferie eccedenti maturate da dirigente non andrebbero comunque perse, nemmeno dopo i 24 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

  • Un possibile accordo

Detto quindi che all’orizzonte non c’è la cancellazione delle ferie eccedenti maturate da dirigente, è vero che l’azienda potrebbe imputare quelle smaltite oltre le 4 settimane “obbligatorie” proprio alle eccedenti da dirigente ex art. 7 comma 4; così, però, permarrebbero le non godute del precedente periodo da quadro, con il descritto rischio di possibili sanzioni amministrative.

Una soluzione per conciliare gli interessi del datore di lavoro e del dipendente viene offerta dalla stessa norma contrattuale in oggetto.

Il citato art. 7 comma 4 nel dettare la disciplina fa “salva ogni diversa intesa”: è quindi possibile per azienda e dipendente, ferma l’irrinunciabilità a ferie retribuite per non meno di 4 settimane, accordarsi per una disciplina della situazione ferie venutasi a creare.

In primis l’accordo dovrebbe “fotografare” la situazione di partenza, alla data dell’accordo stesso. E costituire un patto sull’imputazione delle ferie via via godute da quel momento in poi, ovviamente partendo da quelle più “vecchie”, sempre con il fine di evitare la sanzione amministrativa (o almeno farla contenere). Chiaramente si dovrebbe prevedere che nel frattempo le 4 settimane annue maturate da dirigente vengono godute nell’anno di maturazione.

L’accordo dovrebbe altresì prevedere che, godute tutte le ferie relative al periodo da quadro, si andrà a godere di quelle eccedenti maturate a partire dall’inizio della dirigenza e via via, in senso cronologico dalle più vecchie alle più recenti.

L’accordo dovrebbe poi prevedere che le ferie non godute, comprese le eccedenze da ferie di dirigente, non possono mai essere monetizzate nel corso del rapporto lavorativo, ferma la liquidazione di eventuali ferie residue al termine del rapporto lavorativo, e salvo l’ipotesi remota di seguito ipotizzata. Si può infatti prevedere che se si arriva ad un momento del rapporto lavorativo in cui si sono esaurite le ferie dal periodo quadro ed anche quelle eccedenti da dirigente e si inizia un anno con zero ferie nel contatore (ipotesi, appunto, remota), allora da quel momento si potrà applicare l’art. 7.4 nella sua interezza, se ancora in vigore in questo testo.

  • In conclusione

Nella fattispecie studiata, è da ritenersi quindi che si dovrebbe arrivare al citato accordo; e così non servirebbe alcun avviso ex art. 7.4.

Qualora non si riuscisse ad arrivare all’accordo, prudenza suggerisce al datore di lavoro di fare l’avviso; ma si esporrebbe alle possibili contestazioni del lavoratore sopra descritte.

Avv. Massimo Pagnin, foro di Venezia.