Lavoro agile dal 1° settembre 2022

A decorrere dal 1° Settembre 2022 viene meno la possibilità per le aziende di ricorrere allo Smart Working (c.d. lavoro agile) previsto dalla Legge 81/2017, con la modalità semplificata.

Tale modalità, adottata nel periodo emergenziale e post-emergenziale per agevolare le aziende, consentiva di ricorrere allo Smart Working senza stipulare gli accordi individuali prescritti dalla disciplina ordinaria, permettendo all’impresa di assegnare il lavoratore alla modalità in “sw” con una semplice comunicazione scritta, senza necessità di un accordo con il lavoratore. Prevendo anche modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificate.

A decorrere dal 1° settembre 2022 gli accordi tra datore di lavoro e lavoratore tornano a essere necessari per l’attivazione del lavoro agile.

Nello specifico:

– le aziende dovranno stipulare accordi scritti con tutto il proprio personale in “sw”;

– non sono esonerate dall’obbligo le aziende che abbiano stipulato accordi quadro sindacali: poiché è necessario il consenso del singolo lavoratore; pertanto, l’accordo collettivo dovrà essere integrato da quello individuale;

– sono esonerate le aziende che hanno già sottoscritto accordi individuali, a condizione che tali accordi rispettino i requisiti previsti dalla Legge 81/2017 e i contenuti previsti dal Protocollo Nazionale sul lavoro in Modalità Agile.

Inoltre, la Legge n. 122 del 4 agosto 2022, di conversione del DL n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) ha modificato la normativa sul lavoro agile prevedendo che a partire dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro

– i nominativi dei lavoratori

– e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile senza più la necessità di allegare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, ha individuato il nuovo modello da utilizzare.

Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale 149 del 22/08/2022.

Come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro del 26 Agosto 2022, la comunicazione di attivazione dello smart working dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni e in caso di inadempienza restano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 3, del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

In fase di prima applicazione delle nuove modalità di comunicazione e in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.