Lavoratore padre che si licenzia durante il periodo tutelato: ha diritto all’indennità di preavviso?

in cui è previsto il divieto di licenziamento, il mancato obbligo di preavviso.

Per la lavoratrice dimissionaria è previsto anche il diritto alle indennità disposte da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, come l’indennità di preavviso. Ma questi benefici spettano anche al lavoratore padre? In altri termini, in caso di dimissioni per paternità spetta l’indennità?

Sulla questione è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nuova circolare (prot.896 del 26/10/2020), nella quale chiarisce quali siano le conseguenze della rassegnazione delle dimissioni da parte del lavoratore padre ed a quali agevolazioni abbia diritto.

Per “congedo di paternità” si intendono difatti delle misure differenti tra loro: il congedo di paternità obbligatorio, quello facoltativo e quello sostitutivo. In pratica, il padre lavoratore dipendente può aver diritto a diverse tipologie di congedo in occasione della nascita o dell’arrivo in famiglia di un figlio (adozione o affidamento), anche in base alla situazione della madre del bambino.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore ha sempre diritto, a prescindere dalla fruizione da parte della madre dell’astensione obbligatoria per maternità, al cosiddetto congedo di paternità obbligatorio:

– entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio;

– entro 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affido nazionale o internazionale).

La durata del congedo obbligatorio del padre, per l’anno 2020, è pari a 7 giorni (art.1 co.178 L.145/2018), anche non continuativi. Questa tipologia di assenza è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità̀ della madre lavoratrice, quindi in aggiunta all’astensione obbligatoria; per di più, è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità̀ sostitutivo.

Per i giorni di assenza in congedo obbligatorio spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione spettante in caso di normale attività lavorativa.

Congedo di paternità facoltativo

In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre può fruire di un ulteriore congedo facoltativo.

Da non confondere con la maternità facoltativa, o congedo parentale, questo congedo deve essere utilizzato entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio: il congedo spetta per un solo giorno, in alternativa a una giornata del congedo di maternità.

Congedo di paternità sostitutivo

Il congedo di paternità sostitutivo (Art.1 co.28 D.Lgs.151/2001) è concesso al lavoratore padre al posto dell’astensione obbligatoria per maternità spettante alla madre.

In particolare, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

– morte o grave infermità della madre, comprovate da idonea certificazione;

– abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre; in quest’ultimo caso, il padre deve esibire copia della sentenza dalla quale risulti una di tali situazioni.

Queste disposizioni si applicano anche se la madre è una lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità.

Il trattamento economico spettante per il congedo di paternità sostitutivo è lo stesso spettante per il congedo per maternità obbligatoria ed è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Lavoratore padre dimissionario

Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo tutelato, in cui vige il divieto di licenziamento, in base alle previsioni del testo unico Maternità- Paternità (art.54 D.Lgs.151/2001) non è tenuto al preavviso indipendentemente dall’aver fruito o meno del congedo di paternità.

Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro con la citata circolare, il padre lavoratore dimissionario non ha però diritto in ogni caso all’indennità sostitutiva del preavviso, ma unicamente nel caso in cui abbia utilizzato il congedo sostitutivo per paternità.

In altri termini, se il lavoratore padre che non ha fruito del congedo di paternità si dimette nel periodo protetto e non fornisce alcun preavviso al datore di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso non spetta, ma spetta l’esonero dal preavviso per dimissioni.

In ogni caso, il datore di lavoro deve essere informato della situazione familiare del lavoratore: il dipendente ne deve quantomeno dare notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.

Articolo a cura Avv. Varniero Varnier