La e-mail ordinaria: ha valore probatorio?

Senza dubbio è il problema di tutti quelli che usano i computer per qualsiasi comunicazione e, oggi ancor di più, gli smartphone con le chat istantanee e gli sms. La tecnologia ha fatto passi da gigante, ha accelerato la velocità delle comunicazioni rendendole più semplici e informali.

Ma il legislatore ha saputo adeguarsi a questa evoluzione? 

Stabilire se la e-mail è prova è questione tutt’altro che da giuristi: ne va della difesa dei diritti in tribunale. Ad esempio, se una e-mail venisse considerata prova in un processo civile ne deriverebbe che il messaggio sulla casella di posta elettronica spedito dall’Ufficio Recupero Crediti di una azienda varrebbe a interrompere la prescrizione, che l’acquirente di un prodotto difettoso potrebbe effettuare la contestazione dei vizi (che per legge va fatta entro 60 giorni) senza andare alla posta, che il licenziamento inviato dal computer del datore sarebbe valido e non nullo. 

Analizziamo allora qual è l’attuale situazione della Legge e quale invece la posizione della Giurisprudenza.

L’occasione ci è fornita da una interessantissima sentenza della Cassazione [Cassazione sent.n° 19155/2019 del 17/07/2019] pubblicata proprio in questi giorni che sembra rivoluzionare il concetto di sms ed e-mail, attribuendo ad essi un valore di piena efficacia di prova nel processo civile.

Possiamoci allora chiederci che valore ha la e-mail? Quando la e-mail ha valore di prova? Il comportamento delle parti conferma la e-mail? Quando si risponde ad una e-mail le si conferisce valore di prova?

Non esiste una disposizione che disciplini il valore di una e-mail semplice. L’unica normativa che regolamenta il settore è quella relativa alla posta elettronica certificata, la cosiddetta pec, attribuendo ad essa il valore di piena prova al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento.

In particolare, la pec è in grado di dimostrare: l’invio del messaggio, la data e l’orario di spedizione, la data e l’orario di ricevimento, il contenuto testuale della pec (in questo sta la sostanziale differenza con la raccomandata, il cui testo resta conosciuto solo al destinatario e non dimostrabile), l’eventuale presenza di allegati (ma non il loro contenuto testuale).

All’email ordinaria, invece, è stato attribuito lo stesso valore che il Codice civile riconosce alle cosiddette riproduzioni meccaniche ossia le fotocopie o le fotografie.

Per esse vige il seguente principio: la riproduzione meccanica in sé può formare prova documentale solo a patto che, nel momento in cui viene prodotta in causa, la controparte non la contesta. 

Quando la e-mail allora assume valore di prova?

Tenuto che, ormai, tutte le comunicazioni avvengono tramite e-mail ed escluderne totalmente la possibilità di produzione in giudizio significherebbe privare di tutela posizioni giuridicamente meritevoli, la Cassazione ha iniziato a offrire delle aperture per il riconoscimento alla e-mail del valore probatorio.

È ormai indirizzo consolidato dei Giudici Supremi che non basta il semplice disconoscimento della e-mail per negare ad essa l’efficacia di prova. Insomma, la parte deve offrire argomenti ragionevoli per convincere il Giudice che quella e-mail non è mai partita o non è mai arrivata. 

La recente sentenza della Cassazione afferma poi che, se anche è vero che la e-mail ha valore di una riproduzione meccanica e che può essere contestata dalla parte avversaria, il Giudice può desumerne la corrispondenza dal comportamento delle parti.

Facciamo un esempio: un datore di lavoro licenzia un proprio dipendente con una e-mail. Il lavoratore licenziato, nei successivi 60 giorni, come prevede la legge, impugna il licenziamento sostenendone la nullità perché non comunicato con raccomandata. In realtà il comportamento del lavoratore dimostra il ricevimento della e-mail; diversamente non avrebbe mai potuto contestare la risoluzione del rapporto di lavoro. Sicché, con tale prova, la e-mail assume valore legale.

Secondo la Corte, dunque, sia gli sms sia le e-mail, infatti, hanno lo stesso valore di prova delle riproduzioni informatiche. L’email contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e di conseguenza forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotti non contesta la loro “fedeltà”.

Un altro modo per riconoscere valore alla e-mail – sempre legato al comportamento tenuto dalle parti – è verificare se la stessa ha ricevuto una risposta. Infatti la “risposta” non sarebbe intervenuta se non si è letto il testo a cui si risponde sicchè l’email assume valore di prova.

Per negare a una e-mail valore di prova bisognerebbe comportarsi come se la stessa non fosse mai stata letta e ricevuta, in modo da non lasciar “traccia” della conoscenza del relativo testo. 

Avv. Varniero Varnier