Interazione tra il processo di pagamento elettronico e di certificazione fiscale
L’art. 2 D.Lgs. 127/2015 ha disposto che chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione di fattura, deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’obbligo equivale, per le operazioni B2C, a quello di fatturazione elettronica previsto dall’art. 1 dello stesso D.Lgs. per le operazioni B2B: attraverso tali strumenti, l’Agenzia acquisisce (con le sole eccezioni dettate per preminenti ragioni di privacy) i dati relativi alle operazioni effettuate ed ai pagamenti eseguiti, con o senza emissione di fattura.
La Legge di Bilancio 2025 rappresenta l’ultima evoluzione della materia.
Attraverso la modifica del terzo comma del citato art. 2 del D.Lgs., essa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento permanente tra lo strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici (cd. POS) e lo strumento di cassa che registra e memorizza in modo puntuale e trasmette in modo aggregato i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.
Si introduce quindi un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico, in modo che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni essenziali di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che riguardano l’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, facendo così emergere l’eventuale incoerenza tra incassi realizzati e scontrini emessi.
Viene adeguata di conseguenza la normativa sanzionatoria. In particolare:
- si estende alla violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici la sanzione prevista dall’art. 11 c. 2 quinquies D.Lgs. 471/97, in tema di omessa o tardiva trasmissione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo);
- si prevede che la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 prevista dal medesimo art. 11, c. 5, per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici a quello di registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri;
- si estende alla violazione degli obblighi imposti dal novellato art. 2 c. 3 D.Lgs. 127/2015, il sistema delle sanzioni accessorie previste dall’art. 12 c. 2 e 3 D.Lgs. 471/97. Ciò comporta l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora nel corso di un quinquennio siano contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; si applicherà invece la sospensione per un periodo da quindici giorni a due mesi, ovvero da due a sei mesi in caso di recidiva, per il mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici allo strumento di registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati.