Il punto sul contratto di lavoro autonomo occasionale alla luce dei nuovi obblighi comunicativi

La tipologia di rapporto

Il lavoro autonomo occasionale è una particolare forma contrattuale con cui una persona si obbliga a realizzare un’opera o a prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio. Il rapporto giuridico che si crea tra il prestatore d’opera e il suo committente è disciplinato dalle regole sul contratto d’opera (artt. 2222 e s. c.c.).

Siamo quindi nell’ambito del lavoro autonomo e non di quello subordinato. La differenza, infatti, tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale ha contorni netti: se da un lato possiamo affermare che entrambe le tipologie di attività non presentano carattere continuativo ed abituale, dall’altro va chiarito che il lavoro autonomo occasionale è esercitato senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento.

Le forme di lavoro accessorio, come il Libretto Famiglia e il PrestO possono essere utilizzate quando l’attività occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente.

Al contrario, nel lavoro autonomo occasionale, fermo restando il carattere episodico dell’attività, viene a mancare l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Elementi caratteristici di questo contratto sono:

  • la personalità della prestazione;
  • l’autonomia, intesa quale libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore e l’assenza di vincoli di orario;
  • l’oggetto, ossia il contenuto della prestazione e il raggiungimento di un risultato;
  • fissazione di un compenso in funzione dell’opera o del servizio richiesto;
  • l’assunzione del rischio economico da parte del prestatore;
  • mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza.

Il concetto di occasionalità

In merito al concetto di occasionalità occorre precisare che esso non ha una definizione legale e esula da un numero definito di servizi prestati o di opere realizzate. Allo stesso modo, l’occasionalità non può essere riassunta in un particolare limite economico correlato all’ammontare di un corrispettivo nel tempo. Piuttosto l’occasionalità è ricavabile da un concetto sottrattivo, vale a dire che è occasionale tutto ciò che non è abituale, ma ha natura episodica e saltuaria. Per sgombrare il campo da ogni dubbio, va inoltre precisato che il concetto di occasionalità non ha alcuna correlazione con il limite di 30 giorni. L’equivoco in cui ancora oggi cadono taluni, nasce dalla precedente disciplina delle c.d. mini co.co.co. (collaborazioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni) previste dall’art. 61 D.Lgs. 276/2003. Ebbene, l’art. 52 D.Lgs. 81/2015, con il quale è stata data attuazione all’art. 1, c. 7, L. 183/2014 (Jobs Act), ha abrogato l’art. 61 D.Lgs. 276/2003 che disciplinava le c.d. mini co.co.co che dovevano avere, nell’anno, una durata non superiore a 30 giorni e un compenso non superiore a € 5.000. Pertanto, questo tipo di rapporti di lavoro (così come il lavoro a progetto) dal 25 giugno 2015 non possono più essere instaurati.

Forma del contratto di lavoro autonomo occasionale

L’art. 2222 c.c. non prescrive nessuna particolare forma del contratto di lavoro autonomo, che può assumere anche la forma della lettera di incarico. Tuttavia, alla luce delle recenti novità intervenute e all’obbligo di comunicazione preventiva da trasmettere all’Ispettorato del lavoro, va posta particolare attenzione al contenuto della lettera d’incarico, che deve necessariamente riportare alcuni dati fondamentali:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo e contenuto della prestazione;
  • inizio e durata (anche presumibile se non è possibile predeterminarla);
  • compenso stabilito.

Aspetti fiscali e contributivi

Sotto l’aspetto fiscale, il reddito da lavoro autonomo occasionale rientra tra i redditi diversi (art. 67, c. 1 lett. l), TUIR). I redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e le spese inerenti alla loro produzione. All’atto del pagamento, il committente è tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto in misura pari al 20% sui compensi lordi (art. 25 DPR 600/73)

Nel caso in cui a fronte della prestazione di lavoro autonomo occasionale sia previsto unicamente il rimborso delle spese strettamente necessarie all’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, gli importi non devono essere assoggettati alla ritenuta. Allo stesso modo, non si deve applicare la ritenuta d’acconto sui rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, se tali spese sono esclusivamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, opportunamente documentati. Ne consegue che il percipiente non è tenuto a riportare tali somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Al contrario, nelle ipotesi in cui il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, è da escludere il carattere gratuito dell’attività stessa e l’intero importo erogato dal committente costituisce reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta (Ris. AE 11 luglio 2013 n. 49).

Per quanto concerne gli aspetti contributivi, l’art. 44, c. 2, DL 269/2003 conv. in L. 326/2003, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per i compensi superiori a € 5.000 nell’anno solare, considerando la somma di quelli corrisposti da tutti i committenti occasionali.

La soglia di € 5.000 costituisce una franchigia esclusivamente dal punto di vista contributivo e pertanto il compenso percepito dal lavoratore autonomo occasionale può essere di importo anche superiore a detto limite; in tal caso, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il totale dei compensi è invece da assoggettare a ritenuta d’acconto e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

L’imponibile contributivo è costituito dal compenso lordo, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalle relative ricevute.

I contributi dovuti alla Gestione Separata INPS subiscono una particolare ripartizione:

  • 1/3 a carico del collaboratore;
  • 2/3 a carico del committente (con esposizione nella ricevuta).

L’obbligo del versamento dei contributi è posto a carico del committente.

La prestazione non rientra nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria INAIL.

L’obbligo di comunicazione preventiva

Il DL 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale. Sul tema l’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29, con le indicazioni operative e diverse FAQ con la Nota INL 27 gennaio 2022 n. 109 e con successiva Nota INL 1° marzo 2022 n. 393.

La nuova comunicazione preventiva obbligatoria da trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 13 DL 146/2021 conv. L. 215/2021), interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

In un primo periodo transitorio era fissato al 18 gennaio 2022 il termine entro il quale effettuare la comunicazione relativa ai rapporti in corso alla data dell’11 gennaio 2022 e di quelli iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati. Per i rapporti iniziati dopo l’11 gennaio, a regime, la comunicazione deve invece essere trasmessa prima dell’inizio della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.

Dopo un periodo iniziale nel quale era consentito adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, a regime, per effettuare la trasmissione della comunicazione è necessario accedere all’applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” collegandosi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it

All’interno dell’area dedicata al servizio di comunicazione devono essere compilate le varie sezioni che riportano i dati essenziali del rapporto di lavoro occasionale, compresa la durata stimata (7, 15 o 30 giorni, al termine dei quali, in caso di durata superiore, dovrà essere trasmessa una nuova comunicazione).

Da sottolineare, ancora una volta, l’importanza che assume la lettera di incarico e l’indicazione puntuale, all’interno della stessa, dei tratti essenziali della prestazione concordata che dovranno poi confluire nella comunicazione.

Soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione

Enti del terzo settore Esonerati se non svolgono attività commerciale
Aziende di vendita diretta a domicilio Esonerati per attività inquadrabile tra i redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. i)
Procacciatori d’affari occasionali Esonerati per attività inquadrabile tra i redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. i)
Pubblica amministrazione e enti pubblici non economici Esonerati poiché non sono imprenditori
Prestazioni di natura intellettuale Esonerate le prestazioni di natura “prettamente” intellettuale. INL cita ad esempio i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
Attività in remoto Il luogo di lavoro non è una scriminante dell’obbligo di comunicazione. Se si tratta di prestazioni prettamente intellettuali restano esonerate.
Lavoro autonomo occasionale nello spettacolo Esonerati perché già disciplinati dall’art. 6 D.Lgs. CPS 708/47
Fondazioni ITS Esonerati nella misura in cui l’attività non si qualifichi come attività d’impresa
ASD e SSD Esonerati per assenza di finalità di lucro
Studi professionali Esonerati se non organizzati in forma d’impresa

Profili sanzionatori e rapporto con la maxi sanzione

Per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione.

Le sanzioni quindi potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguarderanno più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione. È esclusa la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/2004 (art. 15 D.Lgs. 81/2015).

Sempre in merito agli aspetti sanzionatori, occorre ricordare che con la Circ. Min. Lav. 12 novembre 2010 n. 38, il ministero del Lavoro, ha affermato che, nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c., il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxi sanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all’accertamento).

Il Ministero ha inoltre precisato che la maxi sanzione non è applicabile qualora, in fase antecedente all’accertamento, il datore di lavoro abbia regolarmente versato le ritenute di acconto con modello F24; rilevato contabilmente l’operazione; assolto agli obblighi dichiarativi. In tali ipotesi, infatti, il Ministero ha chiarito che, pur a fronte di una riqualificazione delle prestazioni occasionali come prestazioni di lavoro subordinato, le stesse non possono essere considerate lavoro “in nero” se sono rispettati tutti gli adempimenti citati.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota INL 20 aprile 2022 n. 856, ha definito un vademecum specificando, tra l’altro, che gli elementi che caratterizzano l’istituto della maxi sanzione sono la mancanza della comunicazione preventiva di assunzione dei lavoratori dipendenti (UniLav) e la prestazione effettivamente resa con i requisiti propri della subordinazione (inserimento nell’organizzazione, energie messe a disposizione del datore di lavoro, direttive impartite da quest’ultimo).

L’INL specifica quindi che la maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

La verifica ha ad oggetto una serie di adempimenti preventivamente effettuati rispetto all’ispezione, vale a dire il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 o la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. A tali adempimenti si aggiunge la verifica della consegna e trasmissione della Certificazione Unica e infine il versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS nelle ipotesi di compensi eccedenti il limite di € 5.000.

L’assolvimento anche di uno solo di tali obblighi, seppur in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro, con la diffida alla tutela della posizione retributiva del lavoratore, l’applicazione delle sanzioni e il recupero dei contributi non versati. Laddove sia presente la comunicazione preventiva è sempre esclusa la maxi sanzione e l’Ispettorato procede solo alla riqualificazione del rapporto.

Autore Dott. Mario Cassaro – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.