Green pass anche per le mense aziendali
L’art. 3 comma 1 del DL 105/2021 ha introdotto un nuovo art. 9-bis nel DL 52/2021, in base al quale dal 6 agosto 2021 l’accesso ad alcuni “servizi ed attività” è consentito esclusivamente ai “soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”, ossia il c.d. green pass, che non coincide con la vaccinazione, la quale è solo una delle tre modalità attraverso cui accedervi.
Il green pass si ottiene anche a seguito di certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da COVID-19, oppure a seguito di effettuazione – non più di 48 ore prima – di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus (art. 9 del DL 52/2021).
Tra i servizi fruibili dai soli possessori di green pass rientrano quelli “di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio … , per il consumo al tavolo, al chiuso”.
La norma non chiarisce se in questo ambito rientrano i servizi di ristorazione aziendale, in quanto tali non aperti al pubblico, ma rivolti al solo personale.
L’opinione prevalente al momento è affermativa. La norma, in effetti, impone l’obbligo con riferimento in generale a tutti i “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio … , per il consumo al tavolo, al chiuso”, senza distinzione tra quelli aperti al pubblico, e quelli riservati a comunità circoscritte (mentre invece lo stesso art. 3 del DL 105/2021, nel prescrivere l’obbligo del green pass per l’accesso agli spettacoli, lo riferisce espressamente ai soli spettacoli “aperti al pubblico”).
L’applicabilità della disciplina del green pass ai servizi di ristorazione aziendale ha d’altronde trovato espressa conferma da una risposta ad un’apposita FAQ pubblicata sul sito del Governo.
In senso contrario si era espressa la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, secondo cui l’onere del green pass graverebbe sui soli eventuali utenti esterni del servizio di ristorazione aziendale.
Quanto ai soggetti abilitati ad effettuare la verifica del green pass ed alle relative modalità, viene in rilievo il DPCM 17 giugno 2021, recante disposizioni attuative sull’uso del green pass, che attribuisce la competenza al controllo del certificato, tra gli altri, a “il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.
È pertanto il gestore del servizio di ristorazione, qualora detenga in forza di un legittimo titolo (affitto, comodato) i locali in cui si svolge l’attività di ristorazione aziendale, a dover effettuare la verifica del possesso del green pass, in proprio o tramite propri delegati. Lo stesso gestore, peraltro, anche ove non detenga i locali in cui è svolto il servizio di ristorazione, ben può essere comunque delegato dal titolare di quei locali a svolgere l’attività di controllo del green pass.
Per quanto concerne le modalità del controllo, l’art. 13 del citato DPCM prevede che “la verifica … è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale”, utilizzando un’apposita applicazione informatica, “che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione”.
La norma prosegue disponendo che “l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dovrà dimostrare, su richiesta dell’incaricato alla verifica, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità”. La verifica consta dunque di una fase obbligatoria – quella di lettura del codice a barre – e di una fase eventuale – quella di richiesta e controllo del documento d’identità dell’intestatario della certificazione.
Quest’ultimo punto è stato oggetto di incertezze generate da un’intervista pubblica del Ministro dell’Interno, che aveva espressamente escluso che gli addetti agli esercizi di ristorazione fossero abilitati a richiedere e verificare il documento d’identità del titolare del green pass.
È poi sopravvenuta la circolare del 10 agosto 2021 dello stesso Ministero dell’Interno, che ha invece ribadito come gli esercenti e i loro delegati abbiano la facoltà di esigere l’esibizione del documento d’identità dell’intestatario del green pass, e di verificarne la corrispondenza, precisando che tale facoltà dovrà essere esercitata “nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
Articolo Dott. Guglielmo Burragato – Eutekne