Fatturazione elettronica, aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate

l 1° aprile 2025, nel primo giorno di applicazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica versione 1.9, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” per descrivere l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29 – Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6 c.8 d.lgs. 471/97).
Infatti, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 all’articolo 6 comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 (pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

 Compilazione comunicazione con il codice TD29

La comunicazione con il codice TD29 dovrà essere compilata nel seguente modo:
“cedente/prestatore”, inserire i dati del cedente/prestatore;

  • “cessionario/committente”, inserire l’identificativo IVA del cessionario/committente che comunica l’omissione o l’irregolarità;
  • “dati trasmissione”, il campo 1.1.4 deve essere valorizzato con “0000000” mentre il campo 1.1.6 non deve essere valorizzato. Nel campo 2.1.1.3 della sezione del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • “numero”, è possibile inserire una numerazione progressiva ad hoc.

Inoltre, nella comunicazione deve essere indicato l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o l’imponibile non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Infine, esclusivamente in caso di emissione di una fattura irregolare, nel campo2.1.6 andrà indicata la fattura di riferimento.

Il codice TD20

Il file con il codice TD20 continua a costituire una vera e propria autofattura, utilizzabile in caso di mancata o errata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore in operazioni soggette a reverse charge, come previsto dall’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/97, nonché per le situazioni disciplinate dall’art. 46, comma 5 del D.L. 331/93 e per quelle assimilabili.

Considerando la specificità del regime, nel caso in cui l’omissione o l’irregolarità riguardi un’operazione interna soggetta a inversione contabile, il cessionario o committente potrà sanare la violazione inviando al SdI un file TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Successivamente, dovrà trasmettere un documento di tipo TD16, indicando l’importo dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda le casistiche rientranti nell’articolo 46, comma 5 del D.L. 331/93 e quelle assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il cessionario/committente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, dovrà emettere un’autofattura trasmettendo allo SDI:
un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari;

  • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.

La trasmissione di documenti contrassegnati dai codici TD17, TD18 o TD19, consentono di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, ossia l’esterometro.