Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Contributo a fondo perduto “perequativo” – Disposizioni attuative

1 Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da con­­­siderare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo;
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

3 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

3.1 determinazione del risultato economico d’esercizio

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per de­terminare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

3.2 percentuale relativa al peggioramento del risultato economico

Il DM 12.11.2021 ha disposto che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato econo­mico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

5 Adempimenti dichiarativi

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

  • nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30.9.2021;
  • oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata.

Dichiarazioni integrative

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi in­tegrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.

6 Procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

7 Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate:

  • mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del­l’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza da COVID-19.

8 Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

A cura redazione EUTEKNE